Il Cnf conferma che l'illecito dell'accaparramento della clientela è integrato dall'offerta di prestazioni professionali apparentemente gratuite

Sospensione attività professionale per accaparramento della clientela

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Al termine di una vicenda piuttosto complessa il CNF con la sentenza n. 148/2019 (sotto allegata) ribadisce che integra l'illecito disciplinare dell'accaparramento della clientela far credere che si offrono prestazioni apparentemente gratuite. Vediamo però come e per quali ragiono il CNF è giunto a questa conclusione.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia infligge a un avvocato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dalla professione per 3 mesi a causa delle seguenti condotte:

  • aver promesso a una cliente che avrebbe dovuto pagargli gli onorari solo a causa vinta e che le avrebbe chiesto solamente gli oneri relativi alle spese processuali;
  • aver chiesto e ottenuto dalla donna i compensi professionali che avrebbe dovuto ottenere solo in caso di vincita, facendoli passare per spese proporzionali al valore della causa;
  • aver indotto la sua assistita a non revocargli il mandato convincendola dell'impossibilità di affidare l'incarico a un altro legale;
  • avere offerto alla signora il ricorso gratuito in appello e in Cassazione a causa della perdita del primo grado di giudizio.

Promesse poi vanificate dalla richiesta di pagare una nota di 11.233,26 euro entro tre giorni, a cui ha fatto seguito l'esposto della signora conto l'avvocato, che è stato sottoposto a procedimento disciplinare nonostante l'intervenuto accordo bonario e la negazione dei fatti così come descritti dalla sua assistita.

L'accaparramento della clientela richiede condotte più complesse?

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L'avvocato di fronte al Consiglio distrettuale di disciplina si oppone alla sanzione della sospensione, invocando la prescrizione dell'azione intrapresa nei suoi confronti, sostenendo l'eccesso di potere per eccessiva durata immotivata del procedimento disciplinare, carenza di motivazione e travisamento dei fatti e delle prove.

Per quanto riguarda l'accusa di accaparramento della clientela l'avvocato si difende sostenendone l'insussistenza perché, stando alla formulazione dell'art. 37 CDF "la fattispecie prefigurata dalla norma deontologica (…) mira ad evitare che l'avvocato compia azioni ben più articolate e complesse onde procacciarsi clienti, con l'aiuto di terzi comunque remunerati."

Pare quindi eccessiva la sanzione inflitta anche perché, erroneamente, il CDD ha dato rilievo a fatti disciplinari precedenti, per i quali tra l'altro aveva contestato la carenza di imparzialità da parte dei componenti del COA.

Integra accaparramento della clientela offrire prestazioni apparentemente gratuite

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Per il CFN, che con la sentenza n. 148/2019 (sotto allegata) accoglie solo in parte il ricorso dell'avvocato, riducendo la sospensione dall'attività professionale a due mesi, l'eccezione di prescrizione quinquennale vale solamente in relazione al capo di incolpazione del capo sub a) in quanto la violazione si è consumata ed esaurita "nel momento della commissione del fatto dannoso, ovvero nella primavera dell'anno 2009, quando l'Avv. ha falsamente promesso che avrebbe chiesto il pagamento degli onorari solo a causa vinta."

Respinti invece i motivi con cui l'avvocato ha contestato la violazione di legge e l'eccesso di potere per immotivata ed eccessiva durata del procedimento disciplinare, quello con cui ha lamentato il travisamento dei fatti e l'erronea valutazione delle prove, quello relativo all'asserito difetto della motivazione e infine quello sull'accaparramento della clientela.

Su quest'ultimo in particolare il CNF chiarisce, respingendo in parte la tesi dell'avvocato ricorrente, che il divieto generale previsto "mentre i quattro canoni complementari dell'art. 19 del previgente CDF sono relativi a specifiche fattispecie incriminatrici che certamente - ed in tale misura in accordo con quanto dedotto dal ricorrente - non sono integrate dalle condotte qui in esame, in apertura della medesima disposizione proibisce, invece, più genericamente, qualsiasi condotta finalizzata all'acquisizione di clientela che sia posta in essere con modalità non conformi alla correttezza e al decoro: "è vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela … con modi non conformi alla correttezza e decoro". Sul punto, è pacifica tradizione del Consiglio Nazionale Forense ritenere che, sebbene sia ammissibile offrire di svolgere l'attività professionale forense a titolo gratuito, non è invece accettabile né rispettoso dei principi deontologici utilizzare l'apparente gratuità della prestazione per accaparrarsi clienti che, altrimenti, potrebbero non conferire l'incarico."

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Scarica pdf sentenza CNF n. 148/2019

Foto: 123rf.com
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