- Detenzione domiciliare per maltrattamenti ai danni della nonna
- Illogica la detenzione domiciliare per il condannato che è un artista e deve lavorare
- Non rileva che il condannato sia un artista è importante monitorarne la condotta
Detenzione domiciliare per maltrattamenti ai danni della nonna
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La Cassazione con la sentenza n. 18881/2020 (sotto allegata) respinge l'ipotesi dell'affidamento in prova al servizio sociale del condannato per maltrattamenti della nonna convivente. Inutile far presente che l'uomo è un artista e deve spostarsi sul territorio nazionale con l'aiuto del suo curatore. Per il Tribunale infatti è più importante osservare come si comporta e verificare se il percorso di risocializzazione ha esito positivo. Concedere al condannato non ancora risocializzato libertà di movimento espone la nonna al pericolo di nuove aggressioni.
La Cassazione ha fatto queste precisazioni al termine di una vicenda processuale che è iniziata nel momento in cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta del difensore del condannato, di affidamento in prova al servizio sociale del suo assistito. Il Tribunale ha infatti preferito disporne la detenzione domiciliare a causa di due condanne per maltrattamenti e lesioni commessi in danno della anziana nonna convivente.
Illogica la detenzione domiciliare per il condannato che è un artista e deve lavorare
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Il condannato ricorre in Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. Per il ricorrente il Tribunale di Sorveglianza ha errato nel ritenerlo non affidabile per non aver instaurato rapporti con l'Ufficio di esecuzione penale. Tale ufficio infatti non è semplicemente accessibile allo stesso perché costretto a muoversi su una sedia a rotelle. Inoltre l'Ufficio ha dato atto dell'avvio del trattamento per cui deve essere negata la contraria affermazione del Tribunale.
Il condannato rileva inoltre la contraddittorietà del provvedimento, che fa leva sul bisogno di limitare i suoi movimenti, visto che per la sua inabilità, non è comunque in grado di muoversi liberamente.
Illogico infine affermare che la detenzione domiciliare è funzionale a controllare la condotta del condannato per capire se la volontà di seguire il trattamento è solo strumentale. La decisione infine appare illogica perché la detenzione domiciliare preclude al condannato, artista di fama, di muoversi per lavoro accompagnato dal suo curatore.
Non rileva che il condannato sia un artista è importante monitorarne la condotta
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La Cassazione con la sentenza n. 18881/2020 rigetta il ricorso perché "ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva."
Il Tribunale di Sorveglianza, nel rigettare la richiesta di affidamento ai servizi sociali si è quindi attenuto al principio sopra riportato, vista la "necessità di procedere a una valutazione graduale dei benefici penitenziari allo scopo di verificare la serietà del percorso di risocializzazione, che risulta indiziariamente rappresentato dalla dichiarazione del condannato di avere compreso il disvalore dei propri comportamenti, il quale ha anche finalmente avviato, dopo un lungo periodo di chiusura rispetto alle proprie responsabilità, un percorso di trattamento psicologico e farmacologico volto a contenere le manifestazioni di violenza reiteratamente dirette verso l'anziana ava."
La Cassazione osserva come la decisione del Tribunale sia motivata dalla storia del soggetto. Infondate quindi le censure relative ai domiciliari. L'affidamento in prova ai servizi sociali infatti è stato respinto perché, alla luce del percorso ancora incompleto del soggetto, una maggiore libertà di movimento al momento rappresenta un concreto pericolo per la nonna, a causa della possibile ripetersi degli episodi di violenza e maltrattamenti che hanno portato alla condanna del soggetto.
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Scarica pdf sentenza Cassazione. n. 18881/2020• Foto: 123rf.com