In base agli artt. 1100 e ss. del codice civile, si ha comunione quando la proprietà o un altro diritto reale spetta in comune a più persone

Cos'è la comunione

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La comunione è la situazione giuridica che occorre quando la proprietà o un diverso diritto reale sopra uno stesso bene fa capo a una pluralità di soggetti.

La disciplina della comunione si rinviene nella volontà dei comunisti o nella legge. Se, invece, non vi sono accordi negoziali o specifiche disposizioni di legge (come quelle riguardanti il condominio degli edifici o l'eredità), le norme che disciplinano la comunione sono quelle contenute negli artt. 1100-1116 del codice civile.

Fonti della comunione

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Il regime di comunione su uno o più beni può originare:

  • da un atto di volontà delle parti (e in tal caso si ha comunione volontaria: ad esempio, se si acquista in comproprietà un'automobile);
  • dalla legge (c.d. comunione forzosa: e ciò che accade negli edifici in condominio);
  • da un fatto accidentale (c.d. comunione incidentale: ad esempio, quella che si verifica in caso di successione ereditaria).

Le quote della comunione

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La disciplina codicistica prevede che ogni partecipante alla comunione sia titolare di una determinata quota, che si presume uguale a quella degli altri.

In ogni caso, a prescindere dall'ampiezza della propria quota, ogni partecipante è libero di servirsi del bene, a condizione di non alterare la destinazione dello stesso e di non impedire agli altri comunisti di fare altrettanto (art. 1102 c.c.).

Ogni partecipante è tenuto a contribuire alle spese necessarie e a quelle comunque deliberate dalla maggioranza, in proporzione della propria quota.

Ogni comunista, inoltre, può liberamente disporre della propria quota o cedere ad altri il godimento del bene, nei limiti della stessa (art. 1103 c.c.).

Amministrazione del bene in comunione

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L'amministrazione del bene spetta a tutti i partecipanti alla comunione (art. 1105 primo comma), in ragione della propria quota.

A seconda del tipo di decisione da deliberare vengono osservate diverse maggioranze: gli atti di ordinaria amministrazione sono approvati con l'accordo della maggioranza dei partecipanti, così come l'eventuale nomina di un amministratore (art. 1106 c.c.); gli atti di straordinaria amministrazione e le innovazioni, invece, necessitano dell'approvazione dei due terzi dei partecipanti (art. 1108 c.c.).

Ogni partecipante può impugnare la delibera davanti all'autorità giudiziaria nel termine di trenta giorni (art. 1109 c.c.).

Per l'approvazione degli atti di disposizione del bene, invece, è necessaria l'unanimità dei comunisti.

Scioglimento della comunione

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Ogni partecipante è libero di domandare in ogni momento lo scioglimento della comunione (art. 1111 c.c.), sebbene sia possibile accordarsi per rimanere in comunione per un determinato periodo minimo di tempo, comunque non superiore a dieci anni.

Divisione del bene

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Una volta sciolta la comunione è necessario provvedere alla divisione del bene.

A tal proposito, il codice prevede che la divisione debba essere fatta in natura, se ciò è possibile comodamente secondo le quote dei partecipanti (art. 1114 c.c.: si pensi alla divisione di un grande appartamento o ad un edificio con più unità abitative).

Se tanto non sia possibile, si applicano le norme in materia di divisione dell'eredità, e in particolare si può disporre la vendita all'incanto del bene, per la successiva divisione del ricavato secondo le quote di ogni partecipante.

Condominio: rinvio alle norme sulla comunione

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Infine, va segnalato che l'art. 1139 c.c., dettato in materia di condominio degli edifici (che altro non è che un particolare tipo di comunione), effettua un espresso rinvio alle norme generali qui esaminate, per quanto non sia espressamente disciplinato dagli articoli dedicati specificamente al condominio.


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