Titolo esecutivo azionabile dal Comune
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Se a seguito dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia il trasgressore ricorre innanzi al Giudice di Pace, è la sentenza di quest'ultimo, che respinge il ricorso, a divenire l'unico titolo esecutivo azionabile dal Comune opposto che emette una cartella esattoriale di pagamento.
Sbaglia l'amministrazione, invece, a fondare la suddetta cartella esattoriale sull'ingiunzione prefettizia cui è sotteso il verbale e non sulla richiamata sentenza di rigetto dell'opposizione del trasgressore. Ciò determina un vizio sostanziale da cui deriva la nullità del provvedimento.
Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Terracina nella sentenza n. 81/2020 (sotto allegata) accogliendo il ricorso di una contribuente, vittoriosamente assistita dall'Avv. Roberto Iacovacci, che aveva promosso opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., contro cartella esattoriale di pagamento.
Tale provvedimento fa seguito a una sentenza pubblicata nell'ottobre del 2016, passata in giudicato per l'inutile decorso del termine, di cui al comma 1° dell'art. 327 c.p.c., con cui il Giudice di Pace di Latina aveva respinto il ricorso della signora contro contro l'Ordinanza del Prefetto che a sua volta aveva rigettato l'opposizione amministrativa avverso un verbale elevato dalla Polizia Locale.
Cartella esattoriale illegittima
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L'unico titolo esecutivo
azionabile dal Comune opposto, evidenzia il giudice onorario, risulta dunque essere esclusivamente la predetta sentenza del 2016, passata in giudicato. La cartella esattoriale di cui al caso di specie, invece, risulta erroneamente espressamente fondata sull'ordinanza-ingiunzione prefettizia cui è sotteso il verbale e non sulla richiamata sentenza di rigetto.Il giudice di Terracina, pertanto, ritiene che per tale motivo la cartella esattoriale impugnata debba essere considerata illegittima e, come tale, affetta dal vizio della nullità. Ciò in quanto la stessa risulta "arbitrariamente fondata sull'ordinanza-ingiunzione prefettizia" e non, correttamente, sulla suddetta sentenza di rigetto del Giudice di Pace di Latina (cfr., Cass., n. 20983 del 06/10/2014).
In sostanza, qualora l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace avverso il verbale di contestazione di violazione di norme del Codice della Strada venga respinta, il titolo esecutivo è costituito dalla relativa sentenza di rigetto e non già dal verbale di accertamento.
Infatti, una volta presentato il ricorso giurisdizionale avverso il verbale ovvero l'ordinanza-ingiunzione, cui il verbale è sotteso, questi ultimi provvedimenti perdono la loro attitudine a divenire titoli esecutivi, perché tale prerogativa viene acquisita dalla Sentenza di merito (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 20983 del 06/10/2014).
Vizio sostanziale non formale
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Pertanto, nel caso esaminato, la cartella esattoriale opposta avrebbe dovuto fondarsi, quale titolo esecutivo, non già sull'ordinanza-ingiunzione, cui è sotteso il verbale della P.L. di Pontinia, ma sulla Sentenza di rigetto del Giudice di Pace di Latina.
Si tratta di un vizio che, per il giudice, non è meramente formale, ma che investe la sostanza dell'atto di pagamento rivolto in danno del cittadino, in quanto, facendo illegittimamente riferimento all'ordinanza-ingiunzione, cui il verbale è sotteso, l'ammontare della sanzione risulta aggravato del 100%, dal momento che non si era, ovviamente, provveduto al pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni.
Trattandosi di vizio sostanziale, ne consegue la nullità del provvedimento opposto. Tra l'altro, nel caso di specie, il Comune opposto non ha fornito la prova dell'adempimento di alcune prodromiche condizioni, ovvero della notifica all'opponente/trasgressore della sentenza di rigetto e l'attivazione dell'esecuzione trascorsi inutilmente 30 giorni dalla notificazione della sentenza. Pertanto, la cartella esattoriale opposta si ritiene essere stata illegittimamente emessa, su richiesta del Comune opposto.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
Scarica pdf Giudice di Pace Terracina, sentenza n. 81/2020• Foto: 123rf.com