In base all'art. 817 del codice civile, le pertinenze sono le cose che vengono destinate in modo durevole a servizio od ornamento di altre cose

Definizione di pertinenze

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Le pertinenze di cui all'art. 817 del codice civile sono dei beni giuridici dotati di una propria autonomia funzionale che, in conseguenza di un atto di destinazione compiuto dal proprietario, vengono destinati a servizio od ornamento di un altro bene in modo durevole.

Nesso di pertinenza

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Il nesso di pertinenza tra beni giuridici può intercorrere tra beni mobili (ad es. l'autoradio e l'automobile), tra un bene mobile e un immobile (l'antenna televisiva installata sul lastrico solare di un edificio) o tra due immobili (un posto macchina e un appartamento).

In tal senso, le pertinenze identificano una speciale connessione tra due beni giuridici: v., per approfondimenti, la nostra guida sui beni giuridici.

Elementi della pertinenzialità

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Il carattere di pertinenzialità è il risultato di due fattori:

  • l'oggettiva destinazione di un bene a servizio od ornamento di un altro bene
  • la volontà del proprietario di instaurare tale rapporto di destinazione

Si ritiene che tale atto di volontà non debba rivestire alcuna forma particolare.

Regime di circolazione delle pertinenze

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Le pertinenze sono sottoposte a un particolare regime di circolazione, come dispone l'art. 818 c.c.

Esse, infatti, pur potendo formare oggetto di autonomi atti di disposizione, seguono sempre la cosa principale quando la proprietà di quest'ultima viene trasferita, se non sia diversamente disposto.

Si pensi ad esempio ad uno spazio utilizzato come autorimessa, destinato a pertinenza di un'abitazione: lo stesso verrà venduto assieme alla casa, anche se di esso non si faccia esplicita menzione nel contratto di vendita (v. art. 818, secondo cui "gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto").

Va notato che, a norma del terzo comma del citato art. 818, la cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che la cessazione del vincolo pertinenziale non può avvenire per un atto di volontà del proprietario che abbia già trasferito la cosa principale, sicché l'alienazione della cosa accessoria (da questi compiuta successivamente) a favore di un terzo non è opponibile all'anteriore acquirente della cosa principale (che avrà già acquisito la proprietà anche sulla cosa accessoria, in forza dello stesso atto) (Cass. civ., n. 18651/2013).

Atto di destinazione e diritti dei terzi

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Un'altra importante disposizione in tema di pertinenze è quella contenuta nell'art. 819 c.c.

In base a tale norma, la destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi: non si può, in sostanza, destinare a pertinenza un bene che appartenga ad altri.

Tuttavia, se si tratta di beni immobili (o di beni mobili registrati), i diritti dei terzi possono essere fatti valere solo se derivano da atti con data certa anteriore rispetto all'atto di destinazione compiuto dal proprietario di buona fede della cosa principale. Se, invece, un soggetto acquista il bene immobile principale ben sapendo (quindi, in malafede) che il bene che vorrebbe destinare a pertinenza appartiene a un soggetto diverso dall'alienante, il diritto del proprietario di quest'ultimo bene potrà essere fatto valere contro l'acquirente con ogni mezzo.

Al proposito, si veda Cass. civ. n. 27636/18, secondo cui "la costituzione del rapporto pertinenziale presuppone che il proprietario della cosa principale abbia anche la piena disponibilità della pertinenza".


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