- Plagio elaborati esame avvocato
- Quando sussiste il plagio
- Annullamento delle prove senza ulteriori indagini
Plagio elaborati esame avvocato
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In materia di esami di abilitazione alla professione di avvocato, scatta l'annullamento della prova scritta per entrambi i candidati in caso di totale o parziale identità dei loro elaborati. Rilevata la sovrapponibilità sostanziale delle due prove, la commissione non è tenuta a ulteriori indagini dirette ad individuare l'autore della copiatura, a meno che non ci sia modo di individuarlo precisamente. Tra l'altro, per ritenere sussistente un plagio non è neppure necessaria che gli elaborati siano assolutamente uguali.
Sono questi i principi affermati dal T.A.R. Campania nella sentenza n. 2151/2020 (sotto allegata) che ha respinto il ricorso promosso da una candidata contro i provvedimenti che avevano "revocato" le precedenti valutazioni di idoneità dei suoi elaborati disponendo l'annullamento delle sue prove.
In particolare, la sottocommissione incaricata della correzione aveva rilevato la pressoché identità dell'elaborato relativo al parere motivato in diritto civile con quello di un altro candidato. Nell'impossibilità di individuare plagiante e plagiato, le prove di entrambi i candidati venivano annullate , previa revoca delle valutazioni espresse per gli elaborati.
La ricorrente, nel contestare la decisione, evidenzia la sussistenza di una diversità linguistica, sintattica e strutturale degli elaborati, riguardante sia l'incipit che la scaletta e il prosieguo degli elaborati. Inoltre, sostiene che la sottocommissione avrebbe dovuto procedere all'accertamento delle rispettive posizioni di plagiante e plagiato, annullando la sola prova del plagiante.
Quando sussiste il plagio
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Diversamente da parte ricorrente, il T.A.R. afferma che per potersi ritenere sussistente un plagio non è necessaria l'assoluta identità dei due elaborati. La giurisprudenza, infatti, ritiene sussista tale fattispecie anche in caso di "un'impostazione del tema o di parte di esso che costituisca un'imitazione con carattere pedissequo e fraudolento, del testo o di altro lavoro assunto a parametro di confronto" (Cons. Stato, n. 234/2018), purché basata su elementi oggettivi e non su meri sospetti.
Nel caso di specie, tra l'altro, gli elaborati apparivano sostanzialmente identici, differenziandosi solo per incipit e chiusure giuridicamente irrilevanti: oltre a seguire lo stesso iter logico argomentativo, le due prove condividevano premesse, conclusioni, argomentazioni e citazioni.
Pertanto, ad avviso del Collegio, era del tutto superfluo se non addirittura ultroneo l'inserimento di annotazioni negli elaborati, che avrebbero dovuto essere necessariamente annullati, volte a dar conto delle valutazioni (positive o negative) degli stessi.
Secondo il Tribunale Amministrativo, la Commissione esaminatrice, cui è riservata la valutazione della corrispondenza tra il testo utilizzato (copiato) e la prova scritta del candidato, neppure è tenuta a indicare i singoli passaggi del testo che sostengono tale valutazione, cioè l'avvenuta copiatura (T.A.R. Campania n. 2250/2016).
Annullamento delle prove senza ulteriori indagini
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Richiamando la circolare dell'11 dicembre 2014 della Commissione Centrale sui criteri di valutazione degli elaborati, il T.A.R. conferma come la regola da seguire qualora, in sede di valutazione degli elaborati scritti, sia rilevata la presenza di elaborati "uguali per forma e sostanza", è quella di procedere all'annullamento delle prove di tutti i candidati per i quali sia rilevata la predetta anomalia.
L'esclusione del solo candidato "plagiante", infatti, costituisce ipotesi residuale consentita solo qualora si riesca a individuare precisamente il candidato che ha proceduto a copiare il compito. Tra l'altro, i giudici amministrativi sottolineano come, per le modalità con cui si svolgono le prove di esame, sia ben difficile ipotizzare che un candidato possa venire in possesso di un elaborato e avere la possibilità materiale di copiarlo a totale insaputa dell'autore del medesimo.
Sul punto è richiamata anche la sentenza n. 4977/2019 con cui il medesimo T.A.R. Campania ha chiarito che, una volta rilevato il plagio, non può attribuirsi nessuna discrezionalità circa l'annullamento del compito alla Commissione giudicatrice con riferimento a entrambi gli elaborati presi in considerazione.
In particolare, una volta ritenuti i due testi sostanzialmente sovrapponibili nella loro interezza, la Commissione non è tenuta a indicare specificamente le parti copiate e neppure ad accertare la responsabilità della copiatura individuandone l'autore. Infatti, verificata senza ombra di dubbio l'identità tra le prove di due candidati, consegue necessariamente l'annullamento dei compiti di entrambi.
Scarica pdf T.A.R. Campania, sentenza n. 2151/2020• Foto: 123rf.com