È imprenditore agricolo, secondo l'art. 2135 c.c., chi esercita un'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ed attività a queste connesse

Imprenditore agricolo art. 2135 c.c.

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La definizione di imprenditore agricolo è fornita dall'art. 2135 del codice civile, il cui testo è stato modificato da un decreto (d. lgs. 228/01) per ampliarne il contenuto e restringere, di conseguenza, il campo di applicabilità della più complessa disciplina relativa all'impresa commerciale.

Le funzioni dell'imprenditore agricolo

In base alla nuova definizione l'imprenditore agricolo è colui che esercita un'attività fra le seguenti:

  • coltivazione del fondo;
  • selvicoltura;
  • allevamento di animali.

Parimenti, tra le attività esercitate dall'imprenditore agricolo rientrano anche le attività connesse, compiutamente disciplinate dal terzo comma della stessa norma, come vedremo tra breve.

Che differenza c'è tra l'imprenditore agricolo e il coltivatore diretto?

Prima però occorre evidenziare che la figura dell'imprenditore agricolo viene spesso confusa, erroneamente, con quella del coltivatore diretto. Si tratta però di figure assai diverse.

L'imprenditore agricolo infatti esercita le attività indicate dall'art. 2135 c.c, si avvale della manodopera altrui e in presenza di determinati requisiti, che vedremo più avanti, può acquisire la qualifica d'imprenditore professionale o IAP.

Il coltivatore diretto invece è colui che, come dice la parola stessa, coltiva direttamente il fondo per un determinato numero di giornate lavorative all'anno in modo prevalente e continuativo e trae da tale attività il sostentamento per se stesso e per la propria famiglia.

Chi è il piccolo imprenditore agricolo?

La figura appena analizzata del coltivatore diretto, in base a quanto dispone l'art. 2083 c.c. è "piccolo imprenditore" a condizione che eserciti "un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia." Questa naturalmente non è l'unica caratteristica che qualifica il piccolo imprenditore agricolo, ma è senza dubbio la più rilevante.

Come diventare imprenditore agricolo

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Per diventare imprenditore agricolo partendo da zero, occorre prima di tutto avere la disponibilità di un terreno e dell'attrezzatura minima.

Occorre poi rivolgersi a un commercialista per eseguire l'iscrizione dell'impresa e quindi la richiesta della partita Iva. Prima però è opportuno chiedere aiuto ad un agronomo/consulente agricolo che sappia indicare le colture più redditizie e adatte al tipo di clima e di terreno a disposizione.

Effettuate queste prime operazioni è necessario, come per qualsiasi attività imprenditoriale, pianificare il lavoro da fare e curare il marketing per una vendita di successo dei prodotti.

Quali attività può svolgere l'imprenditore agricolo

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È lo stesso art. 2135, al secondo comma, a spiegare, come abbiamo visto, in cosa consistano le attività sopraelencate.

La coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali sono quale attività intese alla cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase necessaria, di carattere vegetale o animale.

In particolare, la coltivazione del fondo è definibile come l'attività di lavorazione del terreno, semina e raccolta dei frutti, mentre la selvicoltura è tesa alla massima valorizzazione della produttività di un terreno boschivo, per ricavarne legna dagli alberi, frutti, etc.

Quanto all'allevamento di animali, l'uso di tale termine in luogo di quello utilizzato nel precedente testo della norma ("bestiame"), consente di far considerare allo stesso modo imprenditore agricolo (e quindi assoggettare alla relativa disciplina) chi alleva ovini, bovini, pollame, equini, etc.

Va notato che anche l'imprenditore agricolo, al pari dell'imprenditore commerciale, rientra nella più ampia definizione di imprenditore di cui all'art. 2082 c.c., in base al quale è tale chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

L'imprenditore ittico

Il riferimento alle acque dolci, salmastre o marine consente di far rientrare nella relativa disciplina anche chi esercita un'impresa ittica, l'acquacoltura o la pesca professionale.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha evidenziato che, poiché anche l'imprenditore ittico è soggetto ai rischi del ciclo biologico della natura, anch'egli può essere assoggettato alla disciplina relativa all'imprenditore agricolo (v. Cons. St. sent. n. 5612/18).

Di conseguenza, anche all'imprenditore ittico sono applicabili i favorevoli regimi previdenziali e contabili previsti per l'impresa agricola.

Le attività connesse dell'imprenditore agricolo

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Quanto alle attività connesse di cui al terzo comma dell'art. 2135, esse sono quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, cioè dalle attività contemplate dal primo comma della stessa norma.

Parimenti, sono attività connesse quelle dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

Come si vede, decisivo in tal senso è il criterio della prevalenza delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali.

Tra le attività connesse rientrano anche quelle dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità: l'esempio più frequente, in proposito, è rappresentato dall'attività di agriturismo.

Come è stato sottolineato in giurisprudenza, "per essere riconducibili all'ambito agricolo, le attività connesse devono essere svolte dallo stesso imprenditore agricolo, così come definito dall'art. 2135 c.c., e devono riguardare prevalentemente prodotti propri" (v. Cons. St. sent. n. 6093/19).

Normativa di riferimento

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La normativa analizzata fino a questo momento è solo quella contenuta nel codice civile.

All'imprenditore agricolo però sono dedicate numerose altre fonti, normative e amministrative, di vario grado e natura.

Elenchiamo le più importanti:

  • Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 dedicato al sostegno comunitario per lo sviluppo rurale;
  • Legge n. 57/2001: disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;
  • Dlgs n. 226/2001: disposizioni di dettaglio dell'imprenditore ittico e relative attività connesse;
  • Dlgs n. 227/2001: modernizzazione del settore forestale;
  • Dlgs. n. 228/2001: orientamento e modernizzazione del settore agricolo;
  • INPS - Circolare n. 34/2002: linee guida legge n. 57/2001 per l'apertura e la regolazione dei mercati e la modernizzazione dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;
  • INPS - Circolare n. 186/2003: individua le imprese esercenti le attività ricomprese nei decreti legislativi n. 226-227-228/2001 e classifica i datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali;
  • Legge n. 38/2003: disposizioni in materia di agricoltura;
  • INPS - Circolare n. 85/2004: specifica le caratteristiche dell'imprenditore agricolo professionale IAP;
  • INPS - Circolare n. 100/2004: precisazioni alla Circolare n. 85/2004;
  • Dlgs. n. 99/2004: disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura;
  • D. Lgs. n. 101/2005: disposizioni ulteriori per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste.

Imprenditore agricolo professionale (IAP)

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All'imprenditore agricolo professionale (IAP) è dedicato l'art. 1 del dlgs n. 99/2004, che così lo definisce: "Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è l'imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che

ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. "


Possono essere imprenditori agricoli professionali anche le società, a condizioni che rispettino determinate condizioni:

  • le società di persone devono avere al loro interno almeno un socio in possesso della qualifica di IAP;
  • le società in accomandita devono avere al loro interno almeno un socio accomandatario con la qualifica di IAP;
  • le società cooperative necessitano della presenza di almeno 1/5 dei soci con la qualifica di IAP;
  • le società di capitali devono avere almeno un socio amministratore con la qualifica di IAP.

Le società, per essere considerate IAP, devono anche indicare nella ragione sociale o nella denominazione l'indicazione di "società agricola" e devono avere come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività indicate nell'art. 2135 c.c.

Agevolazioni fiscali, contributive e aiuti

All'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale conseguono tutta una serie di agevolazioni.

  • Prima di tutto se un IAP procede all'acquisito di terreni agricoli, è assoggettato a un'imposta di registro, catastale e ipotecaria in misura ridotta.
  • Fino al 31 dicembre 2022 è previsto l'esonero contributivo di due anni per i nuovi imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni.
  • Per l'anno 2022 non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef il reddito dominicale e agrario dei terreni posseduti da imprenditori agricoli professionali.
  • Previsto un fondo presso il MIPAAF per coprire i danni climatici alle produzioni agricole (alluvioni, gelo, brina o siccità).

Imprenditore agricolo non professionale

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L'imprenditore agricolo non professionale non viene definito nello specifico. Si può quindi affermare che, per esclusione, è quello che non possiede tutti i requisiti che la legge richiedere all'imprenditore agricolo per essere definito "professionale". Una differenza che non si limita alle pure definizioni, bensì alla normativa applicabile. L'imprenditore non professionale infatti non può accedere a tutte le forme di aiuto e di agevolazioni anche fiscali, riservate a chi esercita l'impresa agricola in modo professionale.

Imprenditore agricolo e commerciale: differenze

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A distinguere l'imprenditore agricolo da quello commerciale è il tipo di attività svolta. L'imprenditore commerciale infatti, ai sensi dell'art. 2195 c.c. è colui che svolge una delle seguenti attività:

  • industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • di intermediazione nella circolazione dei beni;
  • di trasporto per terra, acqua o per aria;
  • bancaria o assicurativa;
  • ausiliarie delle precedenti.


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