- Poteri dell'assemblea nelle s.p.a.
- Convocazione dell'assemblea di una s.p.a.
- Assemblea ordinaria e straordinaria
- Validità della costituzione e delle delibere
- Invalidità delle delibere
Poteri dell'assemblea nelle s.p.a.
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Nel sistema organizzativo delle società per azioni, all'assemblea dei soci è affidata la funzione deliberativa, con riferimento alle decisioni che riguardano l'assetto organizzativo della società e il suo funzionamento (ad esempio l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, la nomina e revoca degli amministratori).
Le decisioni attinenti alla gestione della società, invece, spettano agli organi di amministrazione.
L'ampiezza delle competenze dell'assemblea, e cioè delle materie su cui questa ha potere deliberativo, dipendono dal sistema di gestione e controllo adottato (tradizionale, monistico o dualistico, v. artt. 2364 e 2364-bis).
Convocazione dell'assemblea di una s.p.a.
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In linea generale, la convocazione dell'assemblea spetta agli amministratori, ma questi possono essere sollecitati a convocare la stessa se tale iniziativa proviene dai soci che possiedono azioni per almeno un decimo del valore del capitale sociale.
La convocazione deve contenere la data e il luogo dell'assemblea e l'ordine del giorno, cioè le materie da trattare, e può essere reiterata in caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo (fatta eccezioni per le società quotate su mercati regolamentati, per le quali è prevista un'unica convocazione).
Gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
Assemblea ordinaria e straordinaria
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A seconda degli argomenti da trattare, le assemblee si distinguono in ordinaria e straordinaria: vi partecipano comunque gli stessi soggetti, cioè i soci possessori di azioni con diritto di voto.
L'assemblea è convocata in sede ordinaria quando occorre deliberare su temi come l'approvazione del bilancio, la nomina di cariche sociali, l'autorizzazione agli amministratori per il compimento di particolari atti, etc.
È, invece, straordinaria quando si devono prendere particolari decisioni riguardanti, ad esempio, la nomina dei liquidatori, le modifiche statutarie, la riduzione del capitale sociale etc.
La disciplina codicistica contempla anche le c.d. assemblee speciali, cui possono partecipare solo i soci titolari di azioni appartenenti ad una determinata categoria (es. azioni privilegiate).
Validità della costituzione e delle delibere
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Il codice civile individua le regole relative al funzionamento dell'assemblea nelle s.p.a. e in particolare quelle relative ai quorum costitutivi e deliberativi necessari, rispettivamente, per la regolare costituzione della riunione e per la valida approvazione delle decisioni.
In prima convocazione, il quorum costitutivo in assemblea ordinaria (per le assemblee che non fanno ricorso al capitale di rischio) è rappresentato dalla metà del capitale sociale e le decisioni sono valide se approvate a maggioranza assoluta, se non è previsto diversamente.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata (art. 2368 secondo comma).
In seconda convocazione, in base al terzo comma dell'art. 2369 c.c., l'assemblea ordinaria delibera "qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea".
Invalidità delle delibere
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Le delibere assembleari possono essere impugnate se non sono state adottate in conformità di quanto previsto dalla legge o dallo statuto.
In particolare, le delibere sono nulle nei seguenti casi:
- oggetto illecito o impossibile
- mancata convocazione
- mancanza del verbale
L'impugnazione della delibera nulla spetta a chiunque ne abbia interesse e va effettuata entro tre anni.
Le delibere annullabili, invece, possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, nonché dagli amministratori o dal collegio dei sindaci, entro il termine di novanta giorni.
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