L'art. 2447-bis c.c. consente alle società per azioni di creare patrimoni destinati ad uno specifico affare, non aggredibili dai creditori sociali

Cosa sono i patrimoni destinati

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I patrimoni destinati ad uno specifico affare, disciplinati dagli artt. 2447-bis e ss. del codice civile, consentono alle società per azioni di svolgere la propria attività e di finanziare i propri progetti con maggiore facilità.

Infatti, la creazione di patrimoni separati permette alla società di presentarsi con maggiori garanzie di solvibilità nei rapporti con i terzi, siano essi controparti o finanziatori del singolo affare.

Funzione dei patrimoni separati

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Come noto, la categoria generale dei patrimoni separati, di cui il nostro ordinamento conosce vari esempi anche al di fuori del contesto societario (si pensi, ad esempio, al fondo patrimoniale familiare o al trust), si caratterizza per la creazione di due diversi patrimoni che fanno capo allo stesso soggetto.

Il patrimonio separato, in particolare, viene svincolato dalla funzione generale di garanzia svolta dal patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 c.c., poiché non risulta aggredibile dai creditori.

Esso si caratterizza, inoltre, per il fatto di essere destinato ad uno specifico scopo.

In tema di società per azioni, il codice, per effetto della riforma del 2003, prevede due diversi istituti che danno origine a un patrimonio separato: il patrimonio destinato ad un singolo affare e il finanziamento destinato ad un singolo affare.

Limiti ai patrimoni destinati

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In base all'art. 2447-bis, qualsiasi società per azioni ha facoltà di creare uno o più patrimoni separati, destinati ciascuno ad uno specifico affare.

In ogni caso, tali patrimoni, nel loro complesso, non possono essere costituiti per un valore superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società.

Creazione del patrimonio destinato ad uno specifico affare

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Il patrimonio destinato viene creato a seguito di delibera degli amministratori (o dell'assemblea, se tanto sia previsto dallo statuto), da iscriversi nel registro delle imprese.

Entro 60 giorni dall'iscrizione, i creditori della società possono fare opposizione: tale rimedio è offerto in considerazione della diminuzione della garanzia patrimoniale su cui questi possono fare affidamento. In mancanza di opposizione, o a seguito di autorizzazione del tribunale, la delibera acquista efficacia.

La contabilità relativa al patrimonio destinato deve essere portata separatamente rispetto a quella ordinaria, per consentire una corretta e trasparente ricostruzione del patrimonio societario e delle operazioni finanziarie ed economiche svolte dalla società.

In conseguenza della creazione del patrimonio separato, i creditori della società non possono rivalersi su di esso, mentre i soggetti che vantano un credito derivante dallo specifico affare cui il patrimonio è destinato possono aggredire solo quest'ultimo.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare

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Il finanziamento destinato ad uno specifico affare è disciplinato dall'art. 2447-decies ed è volto alla raccolta di risparmio presso il pubblico. Esso offre ai finanziatori la possibilità di rivalersi su uno specifico patrimonio, distinto da quello della società.

In particolare, tale patrimonio sarà costituito dai proventi del singolo affare.

Infatti, in tal caso, il contratto di finanziamento prevede che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.

Di conseguenza, sui proventi dell'affare cui è destinato il finanziamento non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali. Analogamente, i finanziatori dell'operazione possono rivalersi solo su tale patrimonio separato.


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