- Indennità di accompagnamento
- Non necessaria la formalistica compilazione dei moduli
- Estraneità al dettato normativo
Indennità di accompagnamento
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La domanda per richiedere l'indennità di accompagnamento è procedibile nonostante sul certificato del medico curante non sia "spuntata" la casella riguardante la condizione dell'assistito di non essere in grado di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita.
Infatti, per integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa per le prestazioni previdenziali e assistenziali, non è ritenuta indispensabile la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dalla domanda sia evincibile la prestazione richiesta.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 12549/2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso dell'INPS contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il diritto di una donna all'indennità di accompagnamento.
In particolare, il giudice a quo aveva provveduto ad espletare l'accertamento medico legale che aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni medico legali utili all'indennità di accompagnamento. La domanda amministrativa proposta era stata dunque ritenuta idonea nonostante l'assenza della "crocetta" relativa alla specifica prestazione.
L'INPS, invece, ritiene che la sentenza impugnata abbia erroneamente riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento e, in particolare, contesta l'adeguatezza della domanda amministrativa e della certificazione medica rispetto alla prestazione domandata.
Non necessaria la formalistica compilazione dei moduli
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Nonostante l'assistita avesse utilizzato i moduli predisposti dall'Istituto ricorrente, questi ritiene che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile non avendo il medico "spuntato" nel certificato, allegato alla domanda, la casella riguardante la condizione di non essere in grado di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita, avrebbe reso improcedibile il ricorso non essendo stata individuata la prestazione richiesta.
Una doglianza che non coglie nel segno. In particolare, la Suprema Corte rammenta come in un analogo precedente sia stato chiarito che "in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente".
Non si ritiene, dunque, requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento
Estraneità al dettato normativo
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La circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante non è ritenuta requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento. L'istituto, secondo gli Ermellini, non può introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità, trattandosi di una materia coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost. (cfr. Cass. 24896/2019; Cass. n. 14412/2019).
Tale ragionamento, si legge nell'ordinanza, evidenzia una discrasia esistente tra disposizione legislativa dispositiva di una generale necessità di attestazione della infermità invalidanti nella domanda amministrativa proposta e la specifica richiesta dell'Inps di "barrare", nel modulo predisposto, l'indennità di accompagnamento ovvero le condizioni che ne impongano il riconoscimento.
L'estraneità di quest'ultima circostanza al dettato normativo, conclude la Corte, deve far quindi escludere che l'istituto previdenziale possa introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 della Costituzione. Da qui il rigetto del ricorso.
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