Ecco la check list dei requisiti per rinegoziare il mutuo ed evitare la vendita all'asta:
D.L. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in Legge 19 dicembre 2019 n°157, art.41 bis | L'art.41 bis consente di rinegoziare il mutuo a condizioni migliori, anche se è in corso il pignoramento dell'immobile e la messa all'asta dello stesso. In alternativa alla rinegoziazione il consumatore può richiedere un finanziamento con assistenza del fondo di garanzia di prima casa, che potrà coprire il 50% dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento. | EMERGENZA CORONAVIRUS | La richiesta è proponibile per un pignoramento eseguito tra il 1 gennaio 2010 e il 30 giugno 2019. Deve trattarsi di abitazione principale (dimora abituale). Condizioni: · Non vi siano creditori intervenuti oltre al creditore procedente siano creditori intervenuti oltre al creditore procedente · aver rimborsato almeno il 10% del capitale del credito originariamente finanziato. rimborsato almeno il 10% del capitale del credito originariamente finanziato. ·il debito complessivo non deve essere superiore ad euro 250.000,00= | ||||
PROCEDURA PIGNORAMENTO IMMOBILIARE IN CORSO. CHECK LIST DELLE CONDIZIONI DELLA RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO ai sensi dell'art. 41 bis Legge n.157/ 19 Dicembre 2019 |
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1 | Il credito deriva da un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa |
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2 | il debitore ha rimborsato almeno il 10% della quota capitale. |
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3 | E'in corso un pignoramento notificato tra il 01/01/2010 ed il 30/06/2019. |
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4 | Non risultino altri creditori oltre la banca. |
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5 | L'istanza può essere presentata una sola volta e comunque entro il 31/12/2021. |
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6 | Il credito complessivo non deve superare i 250.000,00 euro. |
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7 | L'importo offerto, se l'immobile è già all'asta, non può essere inferiore al prezzo base dell'asta ridotto del 25%; se l'immobile è stimato ma non si è ancora tenuta la prima asta è quello di stima ridotto del 25%. |
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8 | Il nuovo mutuo della rinegoziazione non deve superare i trent'anni di durata né gli ottanta anni del debitore o contraente. |
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9 | Il debitore deve rimborsare integralmente le spese liquidate dal giudice al creditore. |
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10 | Non deve essere pendente una procedura da sovraindebitamento ex. L.3/2012. |
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11 | Reddito anno precedente |
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12 | Reddito 2° anno antecedente |
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13 | Importo debito |
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14 | Stato procedura |
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15 | Mutuo occorrente per estinguerlo |
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16 | Durata |
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17 | Importo rata |
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18 | Soggetto consumatore |
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19 | Creditore banca (art. 10 Testo Unico Bancario T.U.B.) |
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20 | Creditore società cartolarizzazione del credito (Legge n.130/1999) |
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21 | Il creditore può rifiutare l'adesione all'istanza o la richiesta di rinegoziazione |
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22 | In caso di rifiuto del creditore, il rifinanziamento può essere concesso anche ad un parente o affine di terzo grado da altra banca. |
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24 | In caso di ottenimento da parte del terzo parente o affine, il Giudice emette: il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. in suo favore. |
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25 | In seguito al decreto di trasferimento dell'immobile, per i successivi cinque anni decorrenti dalla relativa data, è riconosciuto in favore del debitore e della sua famiglia il diritto legale di abitazione, annotato a margine dell'ipoteca. |
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26 | Sempre entro i cinque anni il debitore può chiedere la retrocessione della proprietà dell'immobile e accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine di terzo grado. |
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