La sentenza frusinate, recentissima in quanto pubblicata appena qualche giorno fa, vale a dire il primo luglio 2020, merita la pubblicazione anche se raramente diamo spazio a decisioni penali emesse da Giudice di Pace; infatti, la sentenza si segnala per la dovizia nel corredo di giurisprudenza e per la padronanza della materia.
In realtà, il Collega Antonio Vellucci vanta un curriculum di tutto rispetto con uno studio legale tra i più antichi del Casertano, fondato dal padre, allora decano dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere.
Vi auguriamo, dunque, buona lettura con l'avvertenza che, ovviamente immutato il contenuto della pronuncia, abbiamo apportato alcune variazioni tipografiche per renderne migliore la fruizione sul web.
L'acronimo "a.d.r." - lo specifichiamo per la quota di lettori che non sono adusi alle aule di giustizia - equivale allo stilema utilizzato per brevità "a domanda risponde". Invece, nella prassi della mediaconciliazione e degli istituti affini indica sistemi di soluzione delle vertenze alternative alla giustizia celebrata nei palazzi di giustizia.
Ufficio del giudice di pace di Ferentino
Il Giudice di Pace di Ferentino Dott ANTONIO VELLUCCI nella pubblica udienza del 1 luglio 2020 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
emessa nei confronti di (omissis: l'imputato)
del reato p. e p. dall'art. 612 C.P. perché minacciava un danno ingiusto a (omissis: parte offesa costituita parte civile) proferendo nei suoi confronti le seguenti frasi ""ti faccio vedere cosa ti faccio, vedremo dove andremo a finire…vi faccio vedere io cosa vi combino … ve la faccio pagare …" in … Fr il 7.11.2017;
Con l'intervento del P.M. V.P.O., del difensore della parte civile e della difesa dell'imputato;
CONCLUSIONI
Il Pm VPO conclude per l'assoluzione dell'imputato; il difensore della parte civile
chiede la condanna dell'imputato con il versamento di cui alla richiesta di parte civile, e la difesa dell'imputato si riporta alla richiesta di assoluzione del P.M. e, concorda con la richiesta del p.m. di assoluzione;SVOLGIMENTO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione a giudizio del 24 maggio 2018 l'imputato… era chiamato a rispondere del reato in epigrafe specificato.
Alla udienza odierna il sottoscritto Giudice di Pace preliminarmente controllata la regolarità della costituzione delle parti osserva:
A) Esame certificato penale dell'imputato
Dal certificato penale dell'imputato albanese si nota che lo stesso non riporta alcuna condanna.
B) Nel procedimento de quo l'imputato è stato rinviato a giudizio a seguito di querela della parte offesa…
Ebbene nella fattispecie di causa è emerso che l'imputato, come si evince dal verbale di ricezione della querela a firma della… parte offesa,
"che il 2017 il giorno 7 del mese di novembre la stessa, premette di far parte della soc. … srl con sede in Roma Via … e con sede operativa in … (omissis). Dichiara altresì che presso questa sede vi è un custode della struttura tale … attuale imputato, di nazionalità albanese, con appartamento all'interno della struttura con accesso indipendente; lo stesso imputato come si evince dalla querela è regolarmente assunto con contratto stipulato in data… 2016.
La stessa parte offesa dichiara nella querela che l'attuale imputato ha proferito alcune parole «Ti faccio vedere io.. ringrazia perché sei donna,.. tanto vedrai…», proferiva anche le frasi di cui al capo di imputazione.
C) Esame testi della parte offesa della costituita parte civile
a) Teste … riferisce che : "all'epoca dei fatti di causa nel 2017 lavoravo presso l'… (n.d.r. l'azienda ove lavorava l'imputato) denominato …; adr p.m. … (imputato) lavorava nello stesso stabilimento come custode e factotum mi pare era stato assunto dal 2017; adr pm il… (imputato) viveva nello stabilimento in una abitazione sita all'esterno dello stabilimento che faceva parte dello stesso stabilimento con entrata separata;
ADR PM io ero a conoscenza della contestazioni mosse a suo carico per dei problemi che aveva avuto;
adr pm ero presente quanto abbiamo accompagnato io ed il sig.… il … (imputato) presso l'ufficio dell'amministrazione della sigra… (parte offesa),
adr pm gli venivano contestati all'imputato alcune mancanze lavorative e noi siamo stati chiamati dalla sigra … (parte offesa) perché avevamo assistito alla mancanza del … (imputato), che a volte non apriva il cancello;
adr prm il … (imputato) battendo i pugni sulla scrivania proferiva le parole di cui alla querela alla sigra … (parte offesa); adr giudice portammo il … (imputato) fuori dell'ufficio dopo che si era calmato";
b) Il teste… "riferisce che lavorava nel 2017 presso la … (azienda ove lavorava l'imputato); la sig.ra … (parte offesa) ci ha convocati tutti e tre … e l'imputato presso l'ufficio, per contestare all'imputato alcune mancanze; la sigra … (parte offesa) consegnava al … (imputato) una lettera e l'imputato con fare minaccioso si rivolgeva alla … (parte offesa) dicendo che gliela faceva vedere lui, non ricordo se firmò i fogli noi abbiamo cercato di calmare il … (imputato); ha minacciato la sigra … (parte offesa) dicendo ti faccio vedere io; la sigra … (parte offesa) non è stata aggredita fisicamente ma verbalmente; non so se sono stati notificati atti da parte del … (imputato)";
⁃ Dalla prova testi della difesa di parte civile non emerge alcunché di minaccioso in quanto sono solo deduzioni e circostanze riferite dai testi, che non possono dedurre su circostanze valutative e su considerazioni, su fatti e circostanze dove la " impressione" è individuale, e il tono minaccioso "è di natura individuale, per cui il tono minaccioso riferito dai testi e dalla imputata (n.d.r.=rectius parte offesa) nella querela non è stato provato e non poteva essere diversamente; non si può provare una circostanza che si basa su valutazioni soggettive; infatti un teste riferisce che non si è "passati alle mani" a dimostrazione che per lui (rectius teste) la frase non assurge a minaccia, ma solo il "passare alle mani" è fatto minaccioso.
D'altronde le frasi non riportano alcunché di minaccioso;
Sta di fatto che allorché i testi devono rispondere se vi è stata richiesta di risarcimento civile da parte dell'imputato i testi o sono reticenti o non sanno riferire alcunché;
per cui la prova della minaccia la parte civile non è stata in grado di portarla in questo procedimento, da qui l'assoluzione.
D) Esame documentazione depositata dalla difesa dell'imputato
a) Come si evince dalla documentazione depositata risulta un assegno di euro 5.000,00 versato al … (imputato) da parte della . (parte offesa)…
b) Vi è una dichiarazione di desistenza dell'imputato … sul ricorso per fallimento presso il Tribunale di Roma con la quale l'attuale imputato … con sentenza ottenuta dal Tribunale di Frosinone otteneva la condanna dell'… (azienda ove lavorava) srl di pagare euro 6.665,00 oltre interessi e oltre spese processuali di euro 2.667,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario, lo stesso chiedeva istanza di fallimento ai danni della debitrice società in cui lavorava .
c) vi è in atti atto di pignoramento presso terzi dell'attuale imputato verso la … (azienda ove lavorava) per euro 7.003,20 in forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Frosinone sezione lavoro;
d) Vi è anche verbale di pignoramento mobiliare effettuato su biliardi di proprietà della … (azienda ove lavorava l'imputato) srl;
E) Bisogna far rilevare che tutta la documentazione di cui al punto precedente riguarda pagamenti dei mesi di ottobre, novembre, dicembre, tredicesima del 2017.
La querela riguarda fatti proprio del 2017 infatti la querela è del 7 nov. 2017 all'indomani del "licenziamento del …" , per cui le circostanze riguardano proprio tali fatti di cui agli atti pubblici che provano l'assunto dell'odierno imputato, che con tutte le sue " ragioni" ha " minacciato "a dire della querelante, su fatti di cui aveva piena ragione, da qui
le frasi riportate nella querela non assurgono a reato di minaccia ex art 612 c.p.
F) Excursus sul reato di minaccia e dell'art 612 c.p. nel tempo e interpretazione giurisprudenziali della Cassazione
Come si sa la minaccia è un delitto contro la libertà individuale della persona.
Si tratta di un reato che ha natura di pericolo in quanto può rappresentare l'antefatto di atti lesivi concreti; tuttavia ogni minaccia deve essere adeguatamente valutata in funzione della circostanza delle condizioni dell'agente e dell'effetto sulla vittima;
il principale effetto costitutivo del reato è proprio la prospettazione di un ingiusto danno tale da limitare la libertà morale della vittima e il cui futuro verificarsi dipende in maniera diretta o commissionata dall'agente.
Non rientrano, quindi, nella categoria le semplici imprecazioni o gli insulti.
Affinché la minaccia sia perseguibile non è condizione necessaria la presenza al compimento del fatto della persona interessata; è infatti sufficiente che quest'ultima ne risulti informata anche indirettamente da altri soggetti, a patto sia rilevabile la volontà dell'agente di produrre il vero e proprio risultato di intimorire la persona offesa.
Su questo punto ci sovviene in aiuto la recente sentenza della Cassazione la n. 25080 del 16 giugno 2016 sezione quinta dove si legge "" che al fine del delitto di minaccia, l'idoneità intimidatoria di una frase, pur in astratto in grado di integrare la condotta tipizzata dell'art. 612 cp, deve essere valutata con riferimento al concreto contesto di riferimento;
E' emerso di converso che l'imputato ha fatto diverse vertenze con la parte civile suo ex datore di lavoro a seguito di licenziamento e questo rende le dichiarazioni e la querela e dei due testi annullate in quanto non provate .
La documentazione in atti e le cause civili testimoniano che le stesse riguardano fatti e circostanze riferite all'anno 2017 ottobbre-novembre-dicembre e 2017, infatti la querela e del novembre 2017.
Perciò l'imputato va assolto.
La Cassazione poi ha con diverse sentenze prospettato nuove linee sul delitto di minaccia semplice e lieve.
Infatti la Cassazione riferisce che non" si può accettare supinamente ed acriticamente" e, "non si possono punire parole che non raggiungono il limite del principio costituzionale di lesività""
La sentenza che taglia come si suol dire la "testa al toro" è quella della Cassazione penale la n. 44381 del 26 settembre 2017 dove non è stato configurato il reato ex art. 612 c.p. "in quanto sussistendo da tempo un contrasto tra persona offesa ed imputato ,non poteva escludersi che il riferimento fosse a possibili azioni giudiziarie , e quindi le fasi di cui alla querela vanno riferite alla prospettazione dell'esercizio di azioni giudiziarie , e quindi tale generica espressione, in quanto esplicazione di un diritto non implica un danno ingiusto e quindi il reato di minaccia non sussiste".
Pertanto rebus sic stantibus il Giudice di Pace di Ferentino
P.Q.M.
Visto l' art. 530 comma 2 c.p.p.
ASSOLVE
… (l'imputato) dal reato ascritto
Ferentino 1 luglio 2020
Dott. Antonio Vellucci
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