Il Decreto Rilancio agli articoli 119 e 121 prevede misure sanzionatorie severe per chi fa il furbo al fine di ottenere il superbonus del 110%

Ecobonus 110%: multe fino a 15mila euro per le asseverazioni infedeli

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Il Decreto Rilancio contempla al comma 14 dell'art. 119 pesanti sanzioni per i tecnici che, ai fini dell'ecobonus del 110%, rilasciano asseverazioni infedeli. In questi casi la sanzione amministrativa prevista varia da un minimo di 2000 euro fino all'importo massimo di 15.000, salvi i casi in cui il fatto costituisce reato. In questi casi infatti è prevista l'applicazione delle relative sanzioni penali.

Non solo, la non veridicità delle attestazioni o delle asseverazione da parte dei soggetti abilitati fanno decadere dal beneficio del credito d'imposta del 110%.

Controlli e recupero della detrazione

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Le altre disposizioni del Decreto Rilancio che sanzionano i furbetti che non sono in regola con i requisiti richiesti dalla legge per beneficiare del superbonus del 110% sono i commi 4 e 5 dell'art. 121. Queste disposizioni prevedono che, per quanto riguarda i fornitori e i cessionari che utilizzano il credito di imposta ricevuto, ne rispondono nei limiti dell'utilizzo irregolare o in misura maggiore rispetto al bonus ricevuto.

Il discorso cambia per coloro che fanno istanza per beneficiare del bonus, senza essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. La norma prevede che l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della sua ordinaria attività di controllo, nelle possibilità dei suoi uffici e nel rispetto di criteri selettivi, esegue i controlli necessari per verificare che chi ha fatto istanza per il superbonus del 110% ne abbia davvero diritto, procedendo a tal fine alle opportune verifiche documentali.

Se poi dai controlli emerge l'insussistenza, anche parziale, dei presupposti richiesti per beneficiare del superbonus del 110%, l'Agenzia procede al recupero dell'importo della detrazione concessa nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo, ossia coloro che nel 2020 e 2021 hanno sostenuto spese per eseguire gli interventi elencati al comma 2, tra cui figurano quelli di:

  • efficienza energetica di cui all'art. 14 del dl. n. 63/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013 e dai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
  • di cui al comma 4 dell'art. 119;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 del presente decreto;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del dl n. 63/2013 convertito con modificazioni, dalla legge n. 90/2013 e opere di cui al comma 8 dell'art. 119.

L'importo della detrazione che viene recuperato dall'Agenzia è maggiorato degli interessi (art. 20 DPR n. 602/1973) e delle sanzioni (art. 13 dlgs n. 471/1997).

Recupero dell'importo e concorso

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Il recupero dell'importo viene effettuato nei confronti del beneficiario, ferma restando, in caso di concorso nella violazione:

  • l'applicazione dell'art. 9, comma 1 del dlgs n. 472/1997 (che prevede l'applicazione della sanzione disposta per la violazione nei confronti di coloro che concorrono alla violazione, mentre "quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso);
  • la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo del credito d'imposta e degli interessi.

Leggi anche Decreto rilancio: tutte le misure


Foto: 123rf.com
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