Per la Cassazione, la sola richiesta di trasferimento della residenza nel Comune dove si trova l'immobile non basta se si vogliono conservare le agevolazioni prima casa

Revoca delle agevolazioni prima casa

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13104/2020 (sotto allegata) ribadisce che, per non perdere le agevolazioni prima casa, occorre che il trasferimento nel nuovo immobile si realizzi nel termine di 18 mesi, senza che rilevi la sola presentazione della richiesta al Comune.

La CTR Abruzzo ribalta la decisione della CTP L'Aquila e rigetta il ricorso di un contribuente verso l'avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale a causa della revoca delle agevolazioni prima casa.

La CTR motiva la propria decisione facendo presente che il contribuente è decaduto dalle agevolazioni prima casa perché, pur avendo presentato domanda di variazione e attivato l'utenza dell'immobile per l'energia elettrica, non ha provveduto a trasferire la residenza nel comune in cui si trovava il fabbricato nel termine di 18 mesi, come richiesto dalla legge.

A conferma di tale assunto l'ufficio Anagrafe ha dichiarato che fino al 21 gennaio 2011 il contribuente non si è mai trasferito nel Comune né ha presentato documenti utili per istruire la pratica del trasferimento della residenza.

Tre anni per la procedura di trasferimento della residenza

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Il contribuente, per nulla convinto della decisione della CTR, ricorre in Cassazione sollevando un unico motivo di ricorso, in cui fa presente che il termine per procedere al trasferimento della residenza, per mantenere le agevolazioni prima casa, è di tre anni e non di diciotto mesi.

Lo stesso rileva inoltre di non essere incorso in alcuna decadenza, stante il mancato perfezionamento del procedimento di variazione di residenza a cui è tenuta l'amministrazione comunale.

Serve il trasferimento effettivo della residenza

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La Cassazione, ritenendo infondato il ricorso avanzato dal contribuente, con l'ordinanza n. 13104/2020 lo rigetta.

Prima di tutto la Corte rileva che al caso di specie deve essere applicato l'art. 1, secondo comma, della Tariffa - Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e della nota Il - bis, lettera a), il quale stabilisce che "il termine perentorio fissato dalla legge per lo stabilimento della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile, ai fini della fruizione della agevolazione, in parola, è di diciotto mesi."

In secondo luogo fa presente che la mera presentazione della richiesta di trasferimento nel Comune da parte del contribuente è del tutto irrilevante. Come precisato dalla sentenza della corte di legittimità n. 14399/2010 infatti "in assenza di un accertamento dell'esistenza di vizi inficianti il provvedimento che respinge la richiesta di iscrizione all'anagrafe e/o il procedimento amministrativo che lo origina, la richiesta stessa non può avere alcuna rilevanza."

Irrilevante altresì l'affermazione del contribuente sull'inerzia del Comune, stante la mancata dimostrazione dell'accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento da parte dello stesso.

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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 13104/2020

Foto: 123rf.com
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