Casa pignorata all'asta: come rinegoziare il mutuo
La Legge 19 dicembre 2019 n. 157, art. 41 bis, consente di rinegoziare il mutuo a condizioni migliori, anche se è in corso il pignoramento dell'immobile e la messa all'asta dello stesso.
In alternativa alla rinegoziazione il consumatore può richiedere un finanziamento con assistenza del fondo di garanzia di prima casa, che potrà coprire il 50% dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.
Ecco la checklist dei requisiti per accedere alla rinegoziazione:
PROCEDURA PIGNORAMENTO IMMOBILIARE IN CORSO. CHECK LIST DELLE CONDIZIONI DELLA RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO ai sensi adell'art. 41 bis Legge n.157/ 19 Dicembre 2019 |
SI |
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1 | Il credito deriva da un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa | x |
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2 | il debitore ha rimborsato almeno il 10% della quota capitale. | x |
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3 | E'in corso un pignoramento notificato tra il 01/01/2010 ed il 30/06/2019. | x |
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4 | Risultano altri creditori nella procedura esecutiva oltre la banca. |
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5 | L'istanza può essere presentata una sola volta e comunque entro il 31/12/2021. | x |
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6 | Il credito complessivo non deve superare i 250.000,00 euro. | x |
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7 | L'importo offerto, se l'immobile è già all'asta, non può essere inferiore al prezzo base dell'asta ridotto del 25%; se l'immobile è stimato ma non si è ancora tenuta la prima asta è quello di stima ridotto del 25%. |
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8 | Il nuovo mutuo della rinegoziazione non deve superare i trent'anni di durata né gli ottanta anni del debitore o contraente. |
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9 | Il debitore deve rimborsare integralmente le spese liquidate dal giudice al creditore. | x |
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10 | Non deve essere pendente una procedura da sovraindebitamento ex. L.3/2012. | x |
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11 | Reddito anno precedente (1/3 copre l'eventuale rata del nuovo mutuo) | x |
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12 | Reddito 2° anno antecedente (1/3 copre l'eventuale rata del nuovo mutuo) | x |
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13 | Importo debito / Importo Mutuo occorrente per estinguerlo | inferiore ad €.250.000 | ||
14 | Stato procedura | |||
15 | Soggetto consumatore |
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16 | Creditore banca (art. 10 Testo Unico Bancario T.U.B.) |
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17 | Creditore società cartolarizzazione del credito (Legge n.130/1999) |
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18 | Il creditore può rifiutare l'adesione all'istanza o la richiesta di rinegoziazione | x |
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19 | In caso di rifiuto del creditore, il rifinanziamento può essere concesso anche ad un parente o affine di terzo grado da altra banca. |
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20 | In caso di ottenimento da parte del terzo parente o affine, il Giudice emette: il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. in suo favore. |
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21 | In seguito al decreto di trasferimento dell'immobile al parente o affine, per i successivi cinque anni è riconosciuto in favore del debitore e della sua famiglia il diritto legale di abitazione, annotato a margine dell'ipoteca. |
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22 | Sempre entro i cinque anni il debitore può chiedere la retrocessione della proprietà dell'immobile e accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine di terzo grado. |
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Avv. Rodolfo Tullio Parrella - Cassazionista
Custode e Delegato aste immobiliari c/o Tribunali Salerno e Avellino
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