- Trasmissione della delazione: l'art. 479 c.c.
- Oggetto della trasmissione
- Doppia delazione
- Trasmissione e rinuncia
- Pluralità di trasmissari
Trasmissione della delazione: l'art. 479 c.c.
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L'istituto della trasmissione della delazione fa sì che l'intera posizione giuridica conseguente alla chiamata all'eredità passi dal trasmittente ai suoi eredi che assumono il ruolo di trasmissari. Per trasmittente si intende il chiamato la cui morte sia avvenuta dopo l'apertura della successione ma prima dell'accettazione. L'art. 479 c.c. afferma, infatti, "Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità' acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato. La rinunzia all'eredità' propria del trasmittente include rinunzia all'eredità' che al medesimo è devoluta."
Occorre, innanzitutto, ricordare che la delazione non importa automatica accettazione dell'eredità: escludendo le ipotesi tassative di accettazione presunta, l'acquisto dell'eredità avviene nelle due modalità indicate dall'art. 474 c.c. espressa o tacita, e in entrambi i casi l'effetto acquisitivo è conseguente ad una chiara manifestazione di volontà in tal senso.
Si tratta di un'ipotesi eccezionale di circolazione della delazione, rispetto alla quale vige il principio di indisponibilità. Ogni atto dispositivo dei diritti ereditari, infatti, si traduce, per effetto degli artt. 477 e 478 c.c., in accettazione (presunta) dell'eredità.
Oggetto della trasmissione
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La trasmissione disciplinata all'art. 479 c.c. ha ad oggetto la posizione giuridica del semplice chiamato all'eredità
che non ha ancora acquisito la qualità di erede e nella cui posizione i trasmissari subentrano automaticamente alla morte del delato. Sebbene l'articolo in commento faccia esplicito riferimento al solo diritto di accettare, oggetto della trasmissione è l'intera delazione e dunque il complesso di situazioni giuridiche ad essa riferibili: i poteri di cui l'art. 460, la posizione del chiamato in possesso dei beni disciplinata dagli artt. 485 e 486 c.c. ecc.Per aversi trasmissione è necessario, innanzitutto, che l'oggetto della stessa sia ancora sussistente, ossia che il chiamato non abbia perso definitivamente il diritto di accettare l'eredità per prescrizione, decadenza o rinunzia.
Doppia delazione
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Nell'ambito del fenomeno trasmissorio coesistono due distinte delazioni: quella principale con cui viene offerto al trasmissario il complesso dei rapporti patrimoniali del trasmittente e una seconda delazione, quella effettivamente oggetto di trasmissione, contenuta nella prima al pari degli altri diritti patrimoniali su cui si apre la successione. Trattandosi di due distinte "chiamate all'eredità" saranno necessarie altrettante accettazioni che, ovviamente, potranno avvenire sia in forma espressa che tacita con un certo grado di subordinazione dell'una rispetto all'altra.
Così il trasmissario che intende accettare l'eredità del primo de cuius dovrà innanzitutto accettare l'eredità del trasmittente e solo successivamente, divenuto erede, potrà esercitare l'ulteriore diritto di accettazione in essa contenuto. Se il trasmissario, invece, esercita direttamente il diritto di accettazione oggetto di trasmissione, ci troviamo di fronte ad un atto di disposizione del patrimonio ereditario con la conseguenza che l'accettazione dell'eredità del primo de cuius determina l'acquisto tacito anche dell'eredità del trasmittente.
Trasmissione e rinuncia
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Discorso analogo vale per l'ipotesi presa in considerazione dal terzo comma dell'art. 479 c.c. ai sensi del quale "La rinuncia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia alla eredità che al medesimo è devoluta." Il rapporto, che potremmo definire di continenza, di una delazione rispetto all'altra fa si che la rinunzia relativa all'eredità del trasmittente faccia venir meno anche la delazione relativa all'originario de cuius e devoluta al trasmittente.
Con riguardo alla rinunzia, occorre precisare che, restando la delazione identica nel passaggio dal chiamato ai suoi eredi, la dottrina ritiene che, qualora il trasmittente abbia rinunciato all'eredità prima di morire, il trasmissario succeda anche nel diritto di revocare la rinuncia qualora ne ricorrano tutte le condizioni. In questo caso, tuttavia, il trasmissario succede solo nel diritto di accettare l'eredità ex art. 525 c.c. mentre le altre situazioni giuridiche connesse alla delazione (ad es. v. artt. 460 c.c. e 486 c.c.) andranno ai chiamati ulteriori del primo de cuius.
Pluralità di trasmissari
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Ultimo aspetto da affrontare in relazione all'istituto della trasmissione è l'ipotesi presa in considerazione dal secondo comma dall'art. 479 c.c. "Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi vi ha rinunziato". La disposizione si riferisce agli eredi del trasmittente e, dunque, al caso in cui ci troviamo di fronte ad una pluralità di trasmissari che non siano unanimemente d'accordo nell'accettare o rinunciare. La disciplina voluta dal legislatore è nel senso che la rinuncia di alcuni non determina la devoluzione ai chiamati ulteriori dell'originario de cuius ma le quote dei rinuncianti spettano ai trasmissari accettanti. Costoro vedranno, in questo modo, aumentare la propria quota in maniera similare al fenomeno dell'accrescimento sebbene le situazioni non siano equiparabili né la relativa disciplina applicabile.
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