- Cos'è il legato
- Differenza tra erede e legatario
- Rinuncia al legato
- Prestazione del legato
- Legato di cosa altrui
- Prelegato
- Tipi di legato
Cos'è il legato
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Il legato è un istituto tipico della materia delle successioni e si sostanzia in una disposizione testamentaria con cui il de cuius prescrive il trasferimento della proprietà di un determinato bene o di un altro diritto (ad es. un credito) ad un altro soggetto (legatario).
Legato testamentario
Per queste sue caratteristiche, il legato è configurabile solo nella successione testamentaria e non nella successione legittima.
Il legato è una infatti una disposizione testamentaria (artt. 649 e ss. c.c.), rappresentativa in genere della successione a titolo particolare, in virtù della quale il de cuius trasferisce al legatario beni o diritti a carico dell'eredità. In questo modo il legatario subentra in uno o più rapporti determinati che facevano capo al de cuius.
Esempio di legato testamentario
Il legato testamentario può avere ad oggetto, come abbiamo visto, una proprietà o un diritto del testatore. Un esempio? Il legato con cui il testatore dispone un legato con cui trasferisce al legatario un gioiello, un'automobile d'epoca o il diritto di riscuotere il credito che vanta nei confronti di un terzo.
Legato testamentario di somma di denaro
Il legato testamentario avente ad oggetto una somma di denaro, ha posto e pone ancora oggi numerosi dubbi di tipo interpretativo.
Le ragioni sono da rivenirsi nella varie fattispecie di legato in cui una simile disposizione testamentaria potrebbe ricadere (art. 653 c.c. legato di cosa genericamente determinata; art. 654 c.c. legato di cosa non esistente nell'asse; art. 655 c.c.legato di cose da prendersi da un certo luogo; art. 658 c.c.legato di credito) nell'ipotesi di una eventuale assenza, nel patrimonio ereditario, di somme o titoli.
Per approfondimenti leggi Il legato di somma di denaro
Differenza tra erede e legatario
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Con il legato, pertanto, si realizza una successione mortis causa a titolo particolare.
La differenza principale tra la condizione di erede e quella di legatario è data dal fatto che quest'ultimo non è tenuto ad accettare il lascito, in quanto il trasferimento di proprietà si realizza in modo automatico, al momento della morte del testatore.
Ciò è previsto perché, per espressa previsione normativa, il legatario non è tenuto a sostenere oneri che vadano oltre i limiti del valore del legato stesso (art. 671 c.c.).
Come noto, invece, l'erede può essere destinatario di un'eredità (o quota di essa) in cui le posizioni debitorie sono prevalenti rispetto a quelle attive; per tale motivo è sempre necessaria una sua accettazione, che può avvenire anche con beneficio d'inventario.
In tema di legato e di successione a titolo particolare, giova ricordare un importante orientamento della Cassazione secondo cui "l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni" (v. Cass. ord. n. 23563/19).
L'acquisto del legato
L'acquisto del legato si realizza quindi ipso iure, non occorrendo un atto di accettazione espresso, senza che rilevi la conoscenza o meno della disposizione testamentaria da parte del beneficiario. Accettazione che tuttavia non è del tutto irrilevante. Essa infatti, ai sensi dell'art. 649 c.c comma 1 conferma che l'acquisto è definitivo e non è più rinunciabile.
Chi è il legatario?
Chiaro quindi che il termine legato, a differenza di quanti pensano in molti, non si riferisce al soggetto destinatario, ma alla disposizione testamentaria che dispone in suo favore. Il soggetto destinatario del lascito testamentario è il legatario.
Rinuncia al legato
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Il legatario, come detto, non ha bisogno di accettare il legato, ma può comunque rinunciarvi (art. 649 c.c.).
Per ragioni di certezza giuridica, tale rinuncia può anche essere sollecitata dagli eredi interessati, che a tal fine possono chiedere al giudice la fissazione di un termine entro cui il legatario debba decidere. Scaduto il termine, il legato non è più rinunciabile.
Prestazione del legato
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La prestazione del legato è a carico di tutti gli eredi in proporzione della propria quota ereditaria, a meno che il testatore abbia previsto una diversa ripartizione dell'onere o non abbia individuato uno o più soggetti (eredi o legatari) onerati della prestazione (art. 662 c.c.).
Legato di cosa altrui
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Di regola, il testatore può disporre solo dei beni che rientrano nel proprio patrimonio, ma l'art. 651 c.c. individua un'ipotesi in cui è valida la disposizione testamentaria contenente un legato di cosa altrui.
Qualora, infatti, risulti (anche da separata dichiarazione scritta) che il testatore fosse a conoscenza del fatto che la cosa legata non gli apparteneva, l'onerato (cioè il soggetto tenuto alla prestazione del legato) è tenuto ad acquisire la proprietà della cosa legata e a trasferirla al legatario.
L'onerato, però, può anche scegliere di pagare al legatario il giusto prezzo.
In ogni altro caso, il legato di cosa altrui è nullo, a meno che prima del decesso il testatore acquisti la proprietà del bene.
Prelegato
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Il legato può essere previsto anche a favore di uno dei coeredi: in tal caso si parla di prelegato (art. 661 c.c.).
In tal caso, il legato risulta a carico dell'intera eredità ed il relativo valore, quindi, non viene computato solo nella quota dell'erede-legatario.
Tipi di legato
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Nei 10 articoli del codice civile compresi tra il 651 e il 661 sono dedicati alla disciplina di svariati tipo di legato. A queste tipologie tipiche si affiancano quelle atipiche, non comprese all'interno della normativa codicistica.
Vediamo i tipi di legato previsti dal codice civile:
- legato di cosa dell'onerato o di un terzo, che come visto è nullo, salvo eccezioni;
- legato di cosa solo in parte del testatore, pensiamo al legato avente ad oggetto una parure di gioielli, in cui tutti i pezzi sono di proprietà del testatore ad eccezione di una spilla che è di un terzo. In questo caso l'erede può pagate al legatario il valore della spilla o acquistarla dal terzo per trasferirla al legatario;
- legato di cosa generica, come ad esempio dell'oro;
- legato di cosa specifica, come un quadro;
- legato di cosa non esistente nell'asse ereditario, che non ha effetto;
- legato di cosa da prendersi da un certo luogo, che ha effetto solo se le cose si trovano effettivamente nel luogo indicato e per la parte che vi si trova, a meno che l'assenza non sia causa di una rimozione meramente temporanea;
- legato di cosa del legatario, che è nulla se apparteneva al legatario al momento del testamento e all'apertura della successione;
- legato di cosa acquistata dal legatario, che è senza effetto se al momento della morte è già di sua proprietà;
- legato di credito o di liberazione dal debito con cui il testatore lascia al legatario un credito che vanta nei confronti del terzo o rimette il debito del legatario nei suoi confronti;
- legato a favore del creditore che viene disposto per soddisfare il diritto di credito del legatario;
- legato di alimenti, che rientra nell'ambito del legato di prestazioni periodiche e di cui è dubbia la necessaria presenza di uno stato di bisogno del legatario;
- prelegato, come abbiamo visto, è quello disposto in favore di un coerede e che viene posto a carico dell'intera eredità.
Il legato ex lege in favore del coniuge superstite
Viene considerato un legato ex lege la riserva a favore del coniuge contemplata dall'art. 540 c.c. che riconosce al coniuge, oltre alla quota della legittima e indipendentemente dalla presenza di figli, il diritto di abitazione sulla casa coniugale. Trattasi di un diritto che viene acquistato automaticamente e indipendentemente dall'accettazione dell'eredità.
Il legato alternativo
Il legato alternativo, contemplato dall'art. 665 c.c, è quello che si caratterizza per il fatto che il testatore nel testamento ha individuato due o più beni determinati, ma la scelta vien rimessa all'onerato, a meno che lo stesso testatore non abbia riservato la scelta al legatario stesso o a un terzo.
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