La Consulta ha affermato che l'aumento delle pensioni di invalidità ha decorrenza dal 18° anno di età e il Decreto Rilancio lo ha già messo nero su bianco

Aumentata la pensione di invalidità

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La sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 (sotto allegata), che ha suggerito l'opportunità di ricorrere all'incremento "al milione" per le pensioni di invalidità

, è stata presa alla lettera dal legislatore. Il Decreto Rilancio ha infatti messo nero su bianco l'aumento indicato dalla sentenza della Consulta per le pensioni degli invalidi civili totali. La decorrenza dei nuovi importi, che ora vengono riconosciuti agli invalidi che abbiano compiuto i 18 anni di età, senza bisogno di attendere i 60 per l'incremento, è prevista a partire dal mese di agosto 2020, mese successivo a quello di approvazione del Decreto Rilancio. Occorre tuttavia attendere che una circolare Inps incrementi gli importi e aggiorni i sistemi. Vediamo ora quindi di analizzare la sentenza della Corte Costituzionale per comprendere le ragioni dell'aumento delle pensioni di invalidità degli invalidi civili totali.

Invalida al 100% chiede l'aumento della pensione: il caso

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Ricorre alla Corte Costituzionale la Corte d'Appello di Torino, adita dal padre e tutore di una donna di 47 anni, affetta da tetraplegia spastica prenatale, invalida al lavoro al 100 per cento, a cui il Tribunale ha respinto la richiesta di condanna del convenuto Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a pagarle la pensione di inabilità in misura non inferiore all'assegno sociale o in ogni caso in una misura tale da consentirle un decoroso mantenimento.

Assegno di invalidità insufficiente e irragionevolmente tardivo

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La Corte d'Appello solleva una duplice questione di legittimità costituzionale:

  • dell'art. 12, primo comma, della legge n. 118/1971 contenente nuove norme in favore dei mutilati e degli invalidi civili "nella parte in cui attribuisce al soggetto totalmente inabile, affetto da gravissima disabilità e privo di ogni residua capacità lavorativa, una pensione di inabilità insufficiente a garantire il soddisfacimento delle minime esigenze vitali, in relazione agli artt. 3, 38, comma 1, 10, comma 1, e 117, comma 1, Cost.";
  • dell'art. 38, comma 4, della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) "nella parte in cui subordina il diritto degli invalidi civili totali, affetti da gravissima disabilità e privi di ogni residua capacità lavorativa, all'incremento previsto dal comma 1 al raggiungimento del requisito anagrafico del 60° anno di età, in relazione agli artt. 3 e 38, comma 1, Cost."

Per la Corte l'art. 12 viola gli artt. 3, 38 comma 1, 10 comma 1 e 117 comma 1 Costituzione (questi ultimi in riferimento a quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato italiano e a cui ha aderito l'Unione Europea), perché riconoscendo alla donna una pensione di inabilità di 282,55 euro nel 2018, 285,66 euro nel 2019 e 286,81 nel 2020, di fatto disconosce alla stessa il diritto ad un mantenimento adeguato "in ragione della misura insufficiente della pensione di inabilità loro spettante, irragionevolmente inferiore rispetto alla misura riconosciuta a titolo di assegno sociale e a titolo di incremento della pensione di invalidità civile per gli ultrasessantenni e, comunque, inidonea a liberare l'inabile dalla condizione di bisogno in cui versa ed a garantirne condizioni di vita almeno dignitose."

Per il giudice remittente la misura dell'assegno di invalidità è infatti del tutto insufficiente a garantire all'invalida totale i bisogni più elementari. Chiede quindi alla Consulta d'individuare un importo più adeguato, come quello fissato per l'assegno sociale, ad esempio, che è destinato a soggetti che versano in analoghe situazioni di bisogno e quindi utilizzabile come misura di riferimento.

Al legislatore il compito di stabilire l'importo della pensione di invalidità

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Sulla questione di costituzionalità relativa all'art. 12 comma 1 della legge n. 118/1971, la Consulta dichiara di condividerne quanto esposto dalla Corte d'Appello. In effetti la Consulta rileva come l'importo di 286,81 euro della pensione di invalidità riconosciuta alla donna sia del tutto insufficiente ad assicurarle il minimo vitale. Essa non rispetta in effetti quanto previsto dall'art. 38 della Costituzione, che prevede per gli inabili al lavoro il diritto al mantenimento.

La Corte rileva inoltre che, raffrontando la pensione d'invalidità con altre misure, primo tra tutti l'assegno sociale, anche se si tenesse conto dell'indennità di accompagnamento (che nel 2020 ammonta a 520,29 euro) l'importo sarebbe comunque inadeguato.

Essa tuttavia dichiara la questione inammissibile perché non può procedere a "una diretta e autonoma rideterminazione del correlativo importo, poiché un tale intervento manipolativo invaderebbe l'ambito della discrezionalità, che - nel rispetto del limite invalicabile di non incidenza sul nucleo essenziale e indefettibile del diritto in gioco - resta, comunque, riservata al legislatore, cui compete l'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili."

Assegni di invalidità più alti dai 18 anni di età

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Per quanto riguarda la seconda questione di costituzionalità sollevata, la Consulta richiama il contenuto dell'art. 38 della legge n. 448/2001, il quale al comma 1 prevede che "le maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, ivi di seguito elencati, siano incrementate, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni, fino a garantire un reddito proprio pari a euro 516,46 al mese (cosiddetto "incremento al milione" di lire)", poi al comma 4 aggiunge che "il beneficio incrementativo di cui al comma 1 è concesso anche ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che risultino invalidi civili totali ...".

Per la Consulta la condizione anagrafica del raggiungimento dei 60 anni di età ai fini dell'incremento appare del tutto irragionevole, anche perché, come dimostra il caso portato alla sua attenzione, può accadere che l'invalido civile sia tale prima del compimento del sessantesimo anno di età "in ragione delle patologie sofferte in condizioni di gravissima disabilità e privo della benché minima capacità di guadagno."

La disposizione denunciata sarebbe ancor più irragionevole e discriminatoria "laddove ai titolari di assegno (o pensione) sociale concedesse l'incremento in questione per il solo raggiungimento del settantesimo anno di età anche se esenti da patologie invalidanti mentre un soggetto totalmente inabile di età compresa fra 18 e 59 anni (…) in condizioni di gravissima disabilità (…) percepisse una pensione di invalidità pari a poco più della metà."

La questione del requisito anagrafico sollevato per la pensione di invalidità è quindi fondata per la Corte la quale dichiara pertanto incostituzionale l'art. 38, comma 4, della legge n. 448/ 2001 "nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi "ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni" anziché "ai soggetti di età superiore a diciotto anni".

Ultima precisazione: al fine di contemperare i valori costituzionali in campo la Corte stabilisce di graduare gli effetti temporali della decisione "facendoli decorrere solo dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale."

Leggi anche:

- Pensioni invalidità: arriva l'aumento

- Pensioni di invalidità: a chi spetta l'aumento

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