- Risarcimento terzo trasportato se il conducente non è abilitato alla guida
- Il proprietario trasportato deve essere sempre risarcito
- Il terzo trasportato va sempre risarcito anche se è il proprietario del veicolo
Risarcimento terzo trasportato se il conducente non è abilitato alla guida
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La Cassazione con l'ordinanza n. 13738/2020 (sotto allegata) applica il principio sancito dalla Corte di Giustizia UE secondo cui "Il danneggiato ha diritto sempre e comunque al risarcimento" e riconoscendo il diritto al ristoro al proprietario terzo trasportato, rimasto vittima di un sinistro stradale cagionato dal veicolo di sua proprietà, ma condotto da un soggetto non abilitato alla guida. Provvedimento emesso in seguito a una vicenda davvero particolare. Ecco cosa è successo.
Il proprietario di un'auto, condotta però da un altro soggetto, è vittima di un incidente stradale. Decide quindi di convenire il conducente e la sua compagnia assicurativa per chiedere il risarcimento dei danni subiti. Il Giudice di primo grado riconosce al proprietario una responsabilità del 60% perché al momento dello scontro si trovava sul cofano dell'auto e al conducente del restante 40% e accoglie solo la domanda risarcitoria avanzata da quest'ultimo, ritenendo operante nei confronti della compagnia assicurativa la clausola che prevede la non operatività dell'assicurazione se il conducente non è abilitato alla guida. Il terzo trasportato ricorre quindi in Appello, ma anche il giudice del gravame rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall'appellante nei confronti della compagnia assicurativa del conducente.
Il proprietario trasportato deve essere sempre risarcito
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Il terzo trasportato da ultimo ricorre in Cassazione sollevando un unico motivo di ricorso in cui lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art 2054 c.c., degli artt. 1 e 2 della Direttiva Comunitaria 84/5/CEE e dell'art. 2 della polizza assicurativa.
Il ricorrente ritiene infatti che al proprietario dell'auto non possa applicarsi, quando è anche terzo trasportato, la clausola di esenzione da responsabilità prevista qualora il conducente non sia abilitato alla guida. La Corte di Giustizia UE ha infatti sancito che "il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente."
Il terzo trasportato va sempre risarcito anche se è il proprietario del veicolo
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La Cassazione con l'ordinanza n. 13738/2020 accoglie il ricorso ritenendolo fondato. La Corte evidenzia prima di tutto che, come precisato dalla sentenza 30 giugno 2005, C-537/03, l'obiettivo della normativa comunitaria è di fare in modo che i passeggeri vittime di incidenti stradali vengano sempre risarciti. Le norme interne pertanto non possono negare al passeggero il diritto al risarcimento del danno o limitarlo solo perché corresponsabile. Non rileva infatti che il passeggero vittima del sinistro sia anche il proprietario del veicolo.
La Cassazione richiama inoltre la sentenza del dicembre 2011 C-442/10 della Corte di Giustizia Europea, la quale chiarisce che: "l'unica distinzione ammessa dalla normativa dell'Unione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli è quella tra conducente e passeggero, nel senso che, escluso il conducente, tutti gli altri passeggeri, anche quando siano proprietari del veicolo, devono avere una copertura assicurativa, sicché "la persona che era assicurata per la guida del veicolo, ma che era anche passeggero di tale veicolo al momento dell'incidente, si trova in una situazione giuridica assimilabile a quella di qualsivoglia altro passeggero e va dunque posta sullo stesso piano dei terzi vittime dell'incidente".
Senza contare che il diritto comunitario impedisce all'assicuratore di prevedere clausole finalizzate a negare ai terzi trasportati il diritto al risarcimento del danno derivante da un sinistro cagionato dal veicolo assicurato. "L'unica eccezionale ipotesi in cui all'assicuratore è consentito opporre alla vittima che viaggiava sul veicolo la clausola che escluda la copertura assicurativa a causa della guida da parte di persona non autorizzata è quella in cui venga data la prova che la vittima stessa era a conoscenza del fatto che il veicolo aveva formato oggetto di furto."
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Scarica ordinanza Cassazione n. 13738/2020• Foto: 123rf.com