Per negare il trasferimento, ex art. 33 co. 5 legge 104/92, le esigenze di servizio devono risultare da reali e concreti elementi ostativi

Assegnazione temporanea ex art. 33 co. 5 l. n. 104/92

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In materia di assegnazione temporanea ex art. 33 co. 5 Legge n. 104 del 1992, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha ultimamente confermato che perchè l'amministrazione possa validamente negare al dipendente il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere richiamate genericamente, o basarsi su generiche valutazioni circa le scoperture di organico, o ancora alle necessità di servizio da fronteggiare.

Queste esigenze devono invece risultare da un'indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, oltre alla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente, così come previsto dall'art. 981 comma 1 lett. b) del c.o.m.

Ora, se tutto questo manca, cioè se l'amministrazione non fornisce una motivazione congrua e idonea a giustificare il proprio diniego, il ricorso del militare viene accolto.

La posizione del Consiglio di Stato

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Del resto è quello che si è verificato in occasione del caso trattato dalla predetta sezione del Supremo Consesso con la sentenza di giugno n. 3929/2020.

I magistrati hanno chiarito, richiamando concetti già espressi in analoghe sentenze, che il trasferimento di cui si parla coinvolge interessi legittimi e quindi implica un complessivo bilanciamento fra l'interesse del privato e gli interessi pubblici.

Le caratteristiche del trasferimento

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Questo tipo di trasferimento, ripete il Consiglio, è disposto a vantaggio del disabile e non del richiedente o dell'amministrazione, essendo esso connesso alla persona dell'assistito.

L'inciso "ove possibile" contenuto nella norma, comporta che avuto riguardo alla qualifica del dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento, nel senso che presso la sede richiesta vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare e che l'assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite delle posizioni organiche per il ruolo e il grado.

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