Responsabilità incidente stradale causato da animali randagi
In caso di danno cagionato da attraversamento di cane randagio su strada Anas, non è configurabile l'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto una tale ipotesi si fonda sulla possibilità di riscontrare in essa un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma; possibilità che tuttavia non sussiste con riferimento ad ogni tipo di sede viaria, ma è affermata, con riferimento a quella autostradale, in ragione delle sue peculiari caratteristiche.
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione civile, Sez. III, con sentenza 22 giugno 2020, n. 12112.
La pronuncia in commento fa chiarezza sulla ipotesi di responsabilità configurabile in caso incidente stradale causato da animali randagi su strada stradale distinguendo tale ipotesi da quella del sinistro stradale causato dalla presenza di un animale selvatico in autostrada.
Richiamando diversi precedenti (Cass. n. 11785 del 2017; Cass. n. 7763 del 2007; Cass. n. 2308 del 2007 e Cass. n. 2477 del 2018 con riferimento a strada a scorrimento veloce) la Corte spiega i motivi per i quali in caso di sinistro causato da animali randagi su strada Anas non è configurabile una responsabilità da cose in custodia.
Danni causati da animali randagi su strada statale: la vicenda
Il conducente di un motociclo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, il Comune di Giulianova e la Asl di Teramo deducendo che mentre percorreva la strada statale a bordo del proprio motociclo, un cane
randagio, uscendo da una radura antistante aveva attraversato la strada costringendolo a frenare bruscamente così da fargli perdere il controllo del veicolo. Il motociclista, a causa delle gravi lesioni subite era rimasto in stato di coma per diversi giorni. Ciò premesso chiedeva il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, a titolo di responsabilità extracontrattuale, attesa l'omessa adozione dei provvedimenti e delle cautele idonei a rimuovere il pericolo conseguente alla presenza dei cani randagi.Si costituiva il Comune di Giulianova e chiedeva di chiamare in causa Anas S.p.A., concludendo per il rigetto.
Si costituiva Anas a seguito di chiamata ai sensi dell'art. 107 c.p.c., eccependo il difetto di legittimazione passiva e contestando la configurabilità della responsabilità della amministrazione. Si costituiva la Asl di Teramo contestando la pretesa attorea.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e consulenza medica. Il Tribunale di Teramo, rigettava la domanda compensando le spese di lite rilevando che l'obbligo di cattura dei cani randagi è subordinato alla segnalazione del fenomeno del randagismo ai servizi veterinari della Asl.
Proposto appello avverso la sentenza i primo grado, la Corte d'Appello di L'Aquila, rigettava l'impugnazione. Veniva così proposto ricorso in Cassazione.
Danni causati da animali randagi e responsabilità ex art. 2051 c.c.
Secondo la Cassazione, l'affermazione di una responsabilità dell'ente gestore dell' autostrada ex art. 2051 c.c. riposa sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilità di tenerla al riparo dall'ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti, oltre che sull'obbligo di provvedervi per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza. Ciò diversamente dall'ipotesi di sinistro avvenuto su strada statale ove, invece, risulta impossibile ascrivere l'evento dannoso a responsabilità custodiale per l'impossibilità di configurare un potere di governo talmente esteso fino al punto da garantire che la strada non sia attraversata da animali selvatici.
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