La guida sul Superbonus del 110% previsto dal Decreto Rilancio aggiornata alle novità della legge di bilancio 2021

Cos'è il Superbonus 110%

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Il Superbonus è una misura introdotta dal Decreto Rilancio per sostenere l'economia, la salute e il lavoro soprattutto dopo l'emergenza epidemiologica del Covid-19.

In particolare il Superbonus, come disciplinato dal decreto Rilancio, prevede una detrazione fiscale del 110% per coloro che, tra il 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 eseguono interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, la sicurezza sismica, installano colonnine per la ricarica delle auto elettriche e installano impianti fotovoltaici.

Questa misura non sostituisce, ma si aggiunge alle detrazioni fiscali già previste dalla normativa in favore di chi esegue interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli che hanno l'obiettivo di migliorare le prestazioni antisismiche ed energetiche.

Si può beneficiare del Superbonus se si eseguono gli interventi previsti dal Decreto Rilancio su parti comuni degli edifici, su unità immobiliari indipendenti dotate di uno o più accessi autonomi dall'esterno situate all'interno di immobili plurifamiliari e su singole unità immobiliari.

Il Superbonus è escluso invece se le opere interessano gli immobili appartenenti alle categorie catastali di "lusso": A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Interventi trainanti e trainati

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Dal punto di vista fiscale il Superbonus consiste in una detrazione del 110% dall'imposta lorda per le spese documentate che il contribuente sostiene nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per le seguenti opere "trainanti":

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate dell'involucro degli edifici, che incidono in misura superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria;
  • interventi antisismici previsti e regolamentati dai commi 1-bis - 1-septies art. 16 del d.l n. 63/2013.

Se il contribuente effettua anche uno solo dei suddetti interventi "trainanti" beneficia del superbonus nella misura del 110% anche per i seguenti interventi "trainati" purché eseguiti congiuntamente:

  • a opere di efficientamento energetico che rientrano nell'ecobonus, nel rispetto dei limiti si spesa previsti dalla legislazione vigente per ogni intervento;
  • all'installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici (art. 16-ter d.l n. 63/2013);
  • all'installazione di impianti solari fotovoltaici collegati alla rete elettrica sugli edifici indicati all'art.1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del dPR n. 412/1993;
  • all'installazione contemporanea o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

A chi spetta il Superbonus 110%

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Possono beneficiare della detrazione del 110% i seguenti soggetti (anche se le spese sono sostenute dal primo gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022);

  • i condomìni;
  • le persone fisiche in quanto tali e non in quanto soggetti esercenti un'arte, una professione o un'attività d'impresa (a meno che non si tratti di interventi trainanti eseguiti su parti comuni del condominio);
  • gli Istituti Autonomi case popolari e gli enti che perseguono la stessa finalità per interventi sugli immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni.

La detrazione è invece prevista per le opere eseguite nei termini indicati dal decreto Rilancio, ossia dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021) per i seguenti soggetti:

  • cooperative a proprietà indivisa per gli interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci;
  • specifiche Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;
  • particolari associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

L'agevolazione spetta a chi, al momento dell'intervento, possiede o detiene l'immobile in base a un titolo idoneo. Beneficiano pertanto della misura il proprietario, l'usufruttuario, il titolare del diritto di uso, abitazione e superficie, il titolare di un contratto di locazione anche finanziaria, il comodatario con contratto regolarmente registrato e previo consenso del proprietario e dei familiari del possessore o del detentore.

Come funziona la detrazione

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La detrazione del 110% deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Indipendentemente dal momento in cui vengono avviati i lavori per la corretta applicazione dell'aliquota occorre fare riferimento:

  • per le spese sostenute dalle persone fisiche e gli esercenti un'arte, una professione o un'impresa alla data del pagamento effettivo;
  • per gli esborsi affrontati dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali invece dalla data dell'ultima prestazione.

La detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda di ogni anno non può essere utilizzata per diminuire l'imposta dell'anno successivo, così come non se ne può chiedere il rimborso.

In alternativa alla detrazione il contribuente, relativamente a particolari interventi (recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR; riqualificazione energetica rientrante nell'ecobonus; misure antisismiche rientranti nel sismabonus; recupero o restauro della facciata degli edifici; installazione di impianti fotovoltaici; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici) ha diritto di scegliere tra altre due opzioni:

  • "contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati";
  • "cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti" come i fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione dell'intervento; persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, società e enti; istituti di credito e intermediari finanziari.

I crediti di imposta che non possono essere ulteriormente ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite il modello F24.

Sconto o cessione del credito

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Se il contribuente opta per lo sconto o la cessione del credito, oltre ai normali adempimenti richiesti per beneficiare della detrazione, deve chiedere il visto di conformità "dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta" rilasciato da commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro e responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF. Chi rilascia il visto deve controllare che siano state rilasciate le perizie asseverate da parte dei professionisti incaricati.

In ogni caso, sia quando il contribuente beneficia direttamente della detrazione sia quando opta per lo sconto o la cessione è necessario:

  • per gli interventi di efficientamento energetico, il rilascio dell'asseverazione di un tecnico abilitato, per dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici e che le spese sono congrue;
  • per gli interventi antisismici, il rilascio dell'asseverazione dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori delle strutture e collaudo statico iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali per attestare l'efficacia degli interventi e la congruità delle spese sostenute.

I tecnici abilitati che rilasciano le attestazioni e le asseverazioni, sono obbligati a stipulare polizza di assicurazione della responsabilità civile, con un massimale non inferiore a 500.000 euro, per garantire ai clienti e allo Stato il risarcimento dei danni eventualmente cagionati dall'attività prestata.

I controlli dell'Agenzia delle Entrate

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L 'Agenzia delle Entrate procede, nell'ambito della sua attività ordinaria di controllo, in base a criteri selettivi, al controllo dei documenti presentati dai richiedenti, per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. In caso di mancata integrazione, anche parziale dei requisiti provvede al recupero della detrazione, se non spettante, maggiorata degli interessi e delle sanzioni.

I fornitori e i cessionari rispondono invece solo per l'utilizzo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

Le novità di Agosto

In data 8 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E fornisce i primi chiarimenti sull'operatività del Superbonus, ovvero sulla detrazione prevista per gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici e sull'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione prevista dagli articoli 119 e 121 del Decreto rilancio n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Nello stesso giorno viene pubblicato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia protocollo n. 283847/2020 che fornisce le indicazioni pratiche per esercitare l'opzione della cessione o dello sconto.

Il decreto agosto n. 104/2020 invece aggiunge all'art. 119 del decreto n. 34/2020 il comma 1 bis, che così dispone:"Ai fini del presente articolo, per - accesso autonomo dall'esterno - si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva."

Il decreto agosto introduce inoltre, dopo il comma 13 bis, il 13 ter che così dispone: "Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessatidai medesimi interventi."

Altra novità riguarda i comuni terremotati. Per loro, in virtù dell'art. 57 bis del decreto agosto convertito dalla legge n. 126/2020 si è previsto che l'incentivo di cui al comma 1, ossia il Superbonus del 110% spetti per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

I decreti del Mise e i chiarimenti dell'Agenzia

Il 5 di ottobre 2020 vengono pubblicati sulla Gu i decreti attuativi del Mise, con cui il Ministero definisce i requisiti tecnici degli interventi agevolabili e delle asseverazioni tecniche.

Intanto l'Agenzia delle Entrate interviene su un altro aspetto pratico del Superbonus con la risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020, in cui fornisce delucidazione sugli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, sulle singole unità immobiliari e sui limiti di spesa, chiarendo che per gli "interventi di riduzione del rischio sismico e di recupero patrimonio edilizio, il limite massimo di spesa è di 96.000 euro per il numero di unità immobiliari dell'edificio."

Qualche giorno prima dell'approvazione della manovra di bilancio inoltre, precisamente il 22 dicembre 2020, l'Agenzia delle Entrate emana la maxi circolare n. 30/E con cui, grazie al meccanismo delle domande e risposte, fornisce ulteriori precisazioni sul Superbonus 110%.

Superbonus più ampio nella manovra 2021

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La manovra di bilancio per il 2021 interviene sul Superbonus del 110% su diversi fronti, vediamo le novità più importanti.

Prima di tutto il superbonus è prorogato, in quanto previsto per i contribuenti che eseguono i lavori che ne beneficiano fino al 30 giugno 2022, prevedendo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 la suddivisione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo.

Il testo della manovra precisa poi che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nell'agevolazione agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al sottotetto eventualmente esistente e che "un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento drico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale."

Beneficiano del superbonus anche gli edifici che non hanno l'attestato di prestazione energetica perché privi di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine dei lavori, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica di fascia A.

Compresi nei lavori che beneficiano della detrazione anche quelli di rimozione delle barriere architettoniche, eseguiti in favore di persone di età superiore a 65 anni, già soprannominato bonus ascensori o montacarichi.

In relazione ai lavori eseguiti dagli Istituti autonomi case popolari per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

Le spese di ristrutturazione edilizia contemplate dall'art. 16 commi 1bis - 1 septies del decreto legge n. 63/2013 sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 beneficiano dell'aliquota maggiorata del Superbonus del 110%.

Prorogato di conseguenza al 31 dicembre 2022 il termine per optare, alternativamente alla detrazione, per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta.

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