- Decreto semplificazioni: procedure edilizie più semplici e veloci
- Costruzioni: tolleranza entro il 2%
- Immobili privi di agibilità
- Stato legittimo degli immobili
- Altezza minima e requisiti igienico-sanitari
- Ristrutturazioni
Decreto semplificazioni: procedure edilizie più semplici e veloci
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L'articolo 10 del decreto legge n. 76/2020 è intervenuto in maniera significativa sulle norme del Testo unico dell'edilizia, con il fine di rendere le procedure edilizie più semplici e veloci. Riflesso indiretto di tali previsioni è la possibilità di vendere con meno oneri gli immobili che presentano delle irregolarità.
Vediamo, quindi, quali sono le disposizioni in tal senso più significative.
Costruzioni: tolleranza entro il 2%
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Innanzitutto, se un immobile non rispetta le prescrizioni in materia di altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e altri parametri simili è oggi ammessa una tolleranza entro il limite del 2%: se tale soglia non è superata, non vi è alcuna violazione edilizia.
Sono inoltre tollerate le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici purché siano di minima entità, così come la collocazione di impianti e opere interne diversa rispetto a quanto previsto nei titoli abilitativi edilizi, purché non violi la disciplina urbanistica ed edilizia e lasci impregiudicata l'agibilità dell'immobile.
Immobili privi di agibilità
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Per gli immobili privi di agibilità è poi possibile presentare la Scia in assenza di lavori, purché essi presentino i requisiti che saranno definiti da un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della salute, quello per i beni e le attività culturali e per il turismo e quello per la pubblica amministrazione.
Stato legittimo degli immobili
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Il decreto semplificazioni è intervenuto anche in materia di stato legittimo di un immobile o di un'unità immobiliare, stabilendo che lo stesso è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ha regolamentato l'ultimo intervento edilizio, integrato con gli eventuali titoli abilitativi di interventi parziali.
Se all'epoca in cui l'immobile è stato costruito il titolo abilitativo non era obbligatorio o se non è disponibile una sua copia (purché sussista un principio di prova della sua esistenza), lo stato legittimo si può desumere dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti idonei a dimostrarlo, come ad esempio, le foto o i documenti d'archivio.
Altezza minima e requisiti igienico-sanitari
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Per effetto del recente intervento legislativo, gli immobili realizzati prima del decreto del Ministro per la sanità del 5 luglio 1975 non devono rispettare i requisiti relativi all'altezza minima e quelli igienico-sanitari dei locali di abitazione, purché ubicati nelle zone A o B o nelle zone ad esse assimilabili.
Ristrutturazioni
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Le semplificazioni interessano anche coloro che intendono ristrutturare una casa prima di venderla.
Il recente intervento normativo ha infatti ampliato le tipologie di intervento che possono essere considerate manutenzione straordinaria, ricomprendendovi, ad esempio, tutte le modifiche tese a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici purché non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso urbanisticamente rilevanti.
Inoltre, è stata prevista una riduzione in misura non inferiore del 20% del contributo di costruzione stabilito dalle tabelle parametriche regionali per gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, di recupero e di riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione.