- Reato di truffa per chi fa timbrare il badge dai colleghi
- Mancata concessione delle attenuanti generiche
- Nessuna attenuante per la truffa se la motivazione non è affetta da illogicità
Reato di truffa per chi fa timbrare il badge dai colleghi
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Con la sentenza n. 22500/2020 (sotto allegata) la Cassazione sancisce che non si possono concedere le attenuanti generiche per il reato di truffa del cartellino se la motivazione della sentenza che le ha negate contiene al riguardo una motivazione logica e coerente, non affetta da manifesta illogicità.
Conclusioni a cui la Cassazione è giunta alla fine di una causa penale nel corso della quale la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado, che ha condannato i due imputati per i reati di cui agli articoli 110, 640 commi 1 e 2 c.p. e 55 quinquies del Dlgs n. 165/2001 per essersi procurati un ingiusto profitto, consistente nella retribuzione e accessori, in danno della P.A. in quanto:
- il primo soggetto coadiutore della Asl ha consegnato il proprio tesserino d'identificazione ad altri soggetti, per far risultare la propria presenza sul posto di lavoro quando invece lo stesso era altrove;
- il secondo, assistente amministrativo Asl per le stesse condotte.
Mancata concessione delle attenuanti generiche
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I difensori dei due imputati ricorrono in Cassazione lamentando l'inutilizzabilità delle videoriprese e la mancata concessione ai due soggetti delle attenuanti generiche, con conseguente riduzione della pena al minimo edittale.
Nessuna attenuante per la truffa se la motivazione non è affetta da illogicità
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La Cassazione con la sentenza n. 22500/2020 dichiara i ricorsi inammissibili, chiarendo, per quanto riguarda il primo motivo di doglianza relativo all'inutilizzabilità delle videoriprese, che l'art 234. c.p.p, oltre agli scritti "permette l'acquisizione anche di ogni altra cosa idonea a rappresentare fatti, persone o cose attraverso la cinematografia, la fotografia, la fonografia e qualsiasi altro mezzo, senza la necessità di alcun decreto autorizzativo da parte del giudice per le indagini preliminari." Come precisato poi in un caso precedente "le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 c.p.p, sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale della inutilizzabilità."
Generico per la Cassazione il motivo del ricorso sollevato dall'altro imputato, con cui ha contestato l'inutilizzabilità delle captazioni eseguite in procedimenti diversi da quelle in cui sono state disposte perché non ne ha indicato l'oggetto e non sono quindi chiari i rapporti esistenti tra gli stessi.
Per quanto riguarda invece il secondo motivo di doglianza la Corte rileva che, poiché "la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto è insindacabile in cassazione, manifesta illogicità non sussiste nel caso in esame, alla luce della motivazione della Corte d'Appello."
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