Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è un titolo di soggiorno rilasciato in presenza di gravi motivi di carattere umanitario

Quando viene rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari

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Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dalla Questura, in via discrezionale, quando si verifica una delle seguenti ipotesi:

  • è stato negato o revocato lo status di protezione internazionale o questo è cessato e la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale abbia fatto richiesta di permesso di soggiorno ricorrendo gravi motivi;
  • il cittadino straniero ne abbia fatto richiesta e ricorrano gravi motivi di carattere umanitario;
  • sia stata riconosciuta la protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie, conflitti, disastri naturali o eventi particolarmente gravi in paesi extra UE;
  • il soggetto interessato sia uno straniero inespellibile.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari, seppur con caratteristiche specifiche, può essere concesso anche in altre ipotesi, ad esempio a favore delle vittime di sfruttamento.

Requisiti

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In presenza dei predetti presupposti, il permesso di soggiorno è rilasciato anche se l'interessato è sprovvisto di passaporto.

Non sono richiesti neanche altri specifici requisiti, come ad esempio quelli reddituali o relativi al possesso di un alloggio necessari per il rilascio di altre tipologie di permesso di soggiorno.

Permesso di soggiorno per motivi umanitari: durata

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Il permesso di soggiorno non ha una durata predefinita, ma generalmente è concesso per un periodo che va da sei mesi a due anni. A influenzare tale aspetto è la specifica esigenza alla base del suo rilascio.

A cosa dà diritto

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Il permesso di soggiorno per motivi umanitari permette al suo titolare:

  • di accedere alle prestazioni del SSN;
  • di accedere alla formazione;
  • di accedere ai centri di accoglienza SPRAR comunali;
  • di accedere alle misure di assistenza sociale previste per coloro che godono della protezione internazionale;
  • di svolgere attività lavorativa in Italia;
  • di chiedere la cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza legale nel territorio della Repubblica.

Ricongiungimento familiare

Il titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari non può invece richiedere il ricongiungimento familiare, che è ammesso solo se il permesso sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 251/2007 e al rinnovo debba essere convertito in protezione sussidiaria.

Permesso di soggiorno per motivi umanitari conversione

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Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può sempre convertirsi in permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro o per motivi familiari, ovviamente laddove ne sussistano gli specifici requisiti. In tal caso, il possesso del passaporto o di altro documento di viaggio è indispensabile.

Se non sussistono più le condizioni che hanno legittimato il rilascio del permesso per motivi umanitari, inoltre, la Questura deve valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno per un diverso motivo.

Domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari

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La domanda di soggiorno per motivi umanitari va presentata dall'interessato in Questura compilando l'apposito modello (mod 210).

Se alla base della richiesta vi è il rigetto della domanda di protezione internazionale, è direttamente la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale a trasmettere gli atti al Questore.

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Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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