- Mancanza di buona condotta
- I provvedimenti dell'Autorità
- Le caratteristiche della motivazione del provvedimento amministrativo
Mancanza di buona condotta
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Il semplice avviso di conclusione di indagini preliminari, soprattutto per un reato non caratterizzato da violenza e che non incide direttamente sull'uso delle armi, non porta a far desumere, in assenza di ulteriori elementi indiziari, la mancanza di buona condotta di una persona.
La regola descritta è la sintesi estrema di una delle ultime pronunce del Consiglio di Stato in materia, la sentenza n. 2542/2020 pubblicata in data 21.04.2020.
I provvedimenti dell'Autorità
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In generale, non è sempre detto che fatti a prima vista indicativi di una condotta non irreprensibile di un soggetto, tali da far nascere il sospetto che questi possa abusare delle armi in suo possesso, debbano in ogni caso condurre l'Autorità ad emettere un provvedimento di segno negativo nei sui confronti, come ad esempio il divieto di detenzione armi.
Pensiamo al caso di reati lontani dall'uso delle armi, come i reati di falso, frode, eccetera.
Le caratteristiche della motivazione del provvedimento amministrativo
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In casi del genere si applica, senza ombra di dubbio, il principio coniato dal Supremo Consesso e presente nella sentenza citata in virtù del quale, mentre da una parte si deve dare atto della lata discrezionalità che la Legge ripone delle mani del Ministero dell'Interno, dall'altra qualsiasi provvedimento autoritativo deve essere pur sempre sorretto da un'adeguata motivazione, diciamo una ragionevole e ben articolata motivazione, con cui illustri gli elementi da cui ricava l'eventuale inaffidabilità della persona all'uso lecito di armi.
In pratica: nel caso in cui ci fosse la sola notificazione dell'avviso di conclusione di indagini ex art. 415 bis c.p.p. per ipotesi di reato di falso, frode o simili, reati per i quali non risulta una condanna ne il rinvio a giudizio, in sostanza quando si è di fronte ad un episodio isolato privo di altri elementi che attengono alla vita e alla personalità dell'interessato, il giudizio sull'eventuale inaffidabilità deve essere assai cauto.
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