- Il decoro professionale va tutelato
- Potere disciplinare sui medici
- Responsabilità del medico per fatti extrafunzionali
- Il potere dell'organo disciplinare sul medico
Il decoro professionale va tutelato
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Con la sentenza n. 16421/2020 (sotto allegata), i giudici di legittimità si sono occupati di responsabilità deontologica degli esercenti l'attività sanitaria, giungendo ad affermare un importante principio: l'immagine dei camici bianchi va tutelata al massimo e, quindi, i sanitari possono rispondere disciplinarmente anche per i comportamenti tenuti nello svolgimento di attività diverse dall'esercizio della professione.
Potere disciplinare sui medici
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Del resto, l'articolo 38 del d.p.r. n. 221/1950, delimitando l'ambito di operatività del potere disciplinare, è chiaro nell'affermare che questo può essere esercitato nei confronti dei "sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale".
Tale articolo, quindi, considera illeciti disciplinare tutti i comportamenti suscettibili di ledere il decoro professionale, a prescindere dal fatto che gli stessi siano compiuti o meno nel contesto dell'esercizio della professione.
Responsabilità del medico per fatti extrafunzionali
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Per la Corte di cassazione, in sostanza, coloro che appartengono a categorie professionali, e quindi anche i medici, possono essere colpiti da sanzioni disciplinari "sia per condotte c.d. funzionali, che per fatti extrafunzionali, sempre che le une e gli altri siano idonei a incidere sulla connotazione deontologica della categoria di riferimento".
Il potere dell'organo disciplinare sul medico
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Tuttavia, l'organo disciplinare, nello svolgere il suo potere di valutazione del comportamento del medico, deve limitare la propria indagine all'ambito delle attività svolte nell'interesse personale del professionista e dell'attività professionale in genere, mentre non può giudicare il comportamento riconducibile all'ambito dell'eventuale esercizio di mansioni o funzioni pubbliche da parte del sanitario.
Scarica pdf sentenza Cassazione n. 16421/2020• Foto: 123rf.com