Ai sensi dell'art. 536 c.c. agli eredi legittimari, ossia al coniuge e ai figli, ovvero agli ascendenti, è riservata necessariamente una quota di eredità

Il testo dell'art. 536 c.c.

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L'art. 536 c.c. apre la sezione relativa ai diritti riservati ai legittimari, ossia coloro in favore dei quali opera la successione necessaria; la norma in commento si occupa di individuare nello specifico i soggetti cui la legge attribuisce la c.d quota di legittima. Il testo della disposizione a seguito dei vari interventi legislativi avutisi nell'ambito del diritto di famiglia oggi così recita: "1. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. 2. Ai figli sono equiparati gli adottivi. 3. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli."

La successione necessaria

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Quello disciplinato dagli articoli 536 c.c. e ss. è un istituto che non costituisce un ulteriore titolo di chiamata all'eredità

rispetto alla delazione per legge o per testamento (v. art. 457, c. 1). Ci troviamo, piuttosto, di fronte ad uno strumento volto a limitare la facoltà del de cuius di disporre liberamente del proprio patrimonio: una compressione dell'autonomia del testatore che trova il proprio fondamento nella tutela del vincolo di solidarietà familiare e che si sostanzia nell'intangibilità delle quote di eredità e dei diritti riconosciuti al coniuge, ai figli e agli ascendenti dagli artt. 536 ss c.c.

Si parla di successione necessaria, pertanto, non per indicare un tertium genus di titoli ereditari quanto, piuttosto, per enfatizzare la circostanza per cui il de cuius non può con la propria volontà intaccare quei diritti che la legge riserva ai legittimari e che sono, in questo senso, necessari.

Chi sono i legittimari?

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I soggetti a favore dei quali è prevista la successione necessaria sono, ai sensi del primo comma dell'art. 536 c.c. "il coniuge, i figli e gli ascendenti". Sono gli articoli successivi a disciplinare in maniera concreta quanta parte del patrimonio ereditario deve essere riservata a ciascuna categoria di soggetti e cosa accade quando coesistono più legittimari. Così, ad esempio, l'ammontare della quota spettante al coniuge varierà se è l'unico erede necessario o se il de cuius ha lasciato anche figli o ascendenti. In relazione a questi ultimi va precisato che gli ascendenti assumeranno rilievo di eredi legittimari solo se non vi siano figli (v. art. 538 c.c.)

Le distinzioni in passato operanti tra diverse tipologie di figli sono in concreto venute meno con l'unificazione dello status di filiazione: la stessa formulazione dell'art. 536 c.c. è cambiata nel corso del tempo facendo venir meno le distinzioni terminologiche tra figli legittimi e naturali.

Allo stesso tempo è stata estesa la tutela della legittima anche gli ascendenti naturali con la sostituzione del riferimento agli "ascendenti legittimi" semplicemente con quello agli "ascendenti".

Figli legittimari e rappresentazione

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L'ultimo comma dell'art. 536 c.c. rafforza l'istituto della rappresentazione riconoscendo l'intangibilità della legittima anche ai discendenti dei figli che non abbiano potuto o voluto accettare l'eredità. La rappresentazione è, infatti, un istituto che consente il subentro di un soggetto nel luogo e nel grado del suo ascendente quando il chiamato diretto rinunzi all'eredità o non possa accettarla per premorienza, assenza, indegnità ecc.

Tuttavia, il secondo comma dell'art. 467 c.c., prevede che nella successione testamentaria la rappresentazione opera solo a condizione che il testatore non abbia disposto una sostituzione, ossia la nomina di un altro erede o legato. In questo contesto si inserisce la previsione del terzo comma dell'art. 536 c.c. che rafforza l'istituto della rappresentazione riconoscendo gli stessi diritti intangibili che spettano ai figli legittimari anche ai loro discendenti escludendo la possibilità che il testatore possa, invece, impedire il subentro con la previsione di un sostituto.

Leggi anche I legittimari nella successione ereditaria


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