Principi generali, normativa, funzione, ratio: un ruolo e una funzione diversa da quella dell'assistente igienico-personale, di competenza dei collaboratori scolastici (ex bidelli)

Chi è l'assistente per l'autonomia o la comunicazione

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Nella scuola della razionalizzazione è in crescita la presenza di figure specialistiche di supporto all'insegnamento, quale ad esempio l'assistente per l'autonomia o la comunicazione.

L'assistente all'autonomia e alla comunicazione è un assistente ad personam che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui. Ha un ruolo e una funzione diversa da quella dell'assistente igienico-personale, di competenza dei collaboratori scolastici (ex bidelli), e da quella dell'insegnante di sostegno. Infatti, pur fornendo assistenza specialistica e collaborando con l'attività dell'insegnante di sostegno per raggiungere gli obiettivi educativi e didattici del Piano Educativo Individualizzato, sono entrambe figure distinte e necessarie nei rispettivi ambiti e mai intercambiabili. Tradizionalmente destinatari di tale assistente sono stati gli studenti con disabilità di comunicazione, ma, nel tempo, questa figura si è diffusa anche in presenza di altre tipologie di significativa disabilità, come in caso di persone con disabilità "psichica", perché fornisce assistenza specialistica e collabora con l'attività dell'insegnante di sostegno per raggiungere gli obiettivi educativi e didattici.

Tuttavia la necessità dell'assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione deve essere prescritta nella documentazione sanitaria-scolastica contenente la certificazione e la diagnosi funzionale dello studente, cioè la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992. In presenza di tali situazioni certificate è il Dirigente scolastico che deve assicurare il diritto all'assistenza (come da nota del M.I.U.R. n.3390 del 30/11/01) inoltrando la richiesta all'Ente Pubblico locale di riferimento. Sarà, poi, l'Asl di riferimento ad individuare la figura professionale specifica (art.12 L.n.104/92).

Al massimo entro il mese di luglio le famiglie interessate devono fare richiesta al Dirigente Scolastico per avere l'assegnazione di un assistente per l'autonomia o la comunicazione che possa assistere l'alunno con disabilità nei problemi di autonomia o comunicazione.

Funzione

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Le sue funzioni devono essere anche distinte da quelle dell'assistente di base, igienico-personale, affidate invece ai collaboratori scolastici. Si tratta di un operatore - educatore, mediatore che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui, stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale, media tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori psico-socio-sanitari, in vista di progetti di intervento.

Normativa

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L'assistente alla comunicazione è previsto dalla legge 104/1992 che obbliga gli enti locali a fornire questo tipo di assistenza, che, si ribadisce, non è diretta solo agli studenti con disabilità di comunicazione ma a tutte le tipologie di disabilità Per ottenere l'assistenza alla comunicazione è necessario che ne venga riconosciuta la necessità nella diagnosi funzionale.

Le sue funzioni devono essere anche distinte da quelle dell'assistente di base, igienico- La figura nasce dall'art. 42 del Dpr 616/1977 - Assistenza ai minorati psicofisici e dall'art. 13 della Legge n. 104/1992 - Obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Tradizionalmente ne sono stati destinatari gli studenti con disabilità di comunicazione; col tempo, però, la corretta lettura delle norme ha consentito la diffusione dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione anche in presenza di altre tipologie di significativa disabilità.

I criteri di reclutamento e formazione di tale figura professionale sono delegati agli Enti Locali che sono tenuti a fornire gli assistenti per l'autonomia agli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e assistenti per la comunicazione agli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa.

Per gli studenti con disabilità della scuola secondaria di secondo grado il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, art.139, attribuiva alle province il compito di reclutare gli assistenti agli studenti disabili. A seguito dell'abolizione delle competenze delle province a decorrere dal primo gennaio 2016, la legge di stabilità 2016 (28 dicembre 2015 n. 208), art. 1 comma 947, ha attribuito alle Regioni il compito di garantire gli assistenti educativi e della comunicazione, a meno che le Regioni stesse non abbiano già deliberato le nuove competenze alle Città metropolitane o ad altri enti. Infine, il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 66, integrato dal D. Lgs. n 7 agosto 2019 n.96, ha previsto, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che siano individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi.

Nel caso in cui l'assistente non venga assegnato, la famiglia può diffidare il Dirigente Scolastico o l'Ente Locale, a seconda della responsabilità della mancata assegnazione e nel caso la diffida non sortisca effetto, ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il caso al tribunale di Agrigento

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Una coppia di genitori si rivolgevano al tribunale al fine di ottenere la cessazione dell'atto omissivo discriminatorio attuato a svantaggio del figlio minore portatore di handicap in condizione di gravità da parte del Comune di Porto Empedocle, resistente, che per l'anno scolastico 2019/2020 in favore dell'alunno predetto, non ha garantito l'assistente per l'autonomia e la comunicazione per 22 ore settimanali.

Il Tribunale di Agrigento - sezione lavoro, con sentenza del 18 dicembre, condividendo le eccezioni formulate dai difensori della coppia esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, ha accolto il ricorso ed accertando la natura discriminatoria della condotta ha ordinato, pertanto, al Comune di Porto Empedocle l'immediata e pronta assegnazione di un assistente all'autonomia e alla comunicazione per n. 22 ore settimanali condannando lo stesso Ente al pagamento delle spese processuali.

La situazione certificata individua un diritto; qualora le famiglie dovessero riscontrare un numero non sufficiente di ore di sostegno o la mancanza dell'assistente igienico-personale e/o per l'autonomia e la comunicazione, ne possono richiedere l'immediata assegnazione e, in caso di inadempienza, possono giungere a proporre un'azione giudiziaria. I genitori degli allievi disabili hanno altresì il diritto di constatare che la distribuzione delle ore tra le diverse figure sia equa: accade infatti che il numero delle ore di sostegno - sempre più esiguo - venga stabilito in base a quello accordato all'assistente ad personam. In realtà, si tratta di due figure professionali distinte e necessarie nei rispettivi ambiti, mai intercambiabili ai fini di una reale integrazione.

Nonostante la sua importanza (questa figura è prevista dall'articolo 13, comma 3 della legge 104 per garantire il diritto all'inclusione scolastica dell'alunno disabile, ndr), la professione dell'assistente alla autonomia e la comunicazione sconta ancora insufficiente normazione e riconoscimento, con conseguenti forti disparità di trattamento, non equa retribuzione e indeterminatezza dei compiti, oltre che precarietà costante.

Ratio dell'istituto

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Non più "figure speciali", non di rado addirittura meri "tappabuchi", a compensare le criticità di un sistema scolastico poco flessibile, bensì veri e propri "registi" dell'inclusione scolastica di alunni e alunne con disabilità»: è questo l'auspicio per il futuro ruolo degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione.

L'assistente all'autonomia e comunicazione è tecnico fondamentale per l'inclusione. Questa competenza specifica lo rende idoneo a rivestire il ruolo di "regista" di un PEI elaborato su basi ICF. In quanto collettore tra alunno/alunna con bisogni speciali, famiglia, comunità estesa e scuola, il suo peculiare contributo professionale consentirebbe l'auspicato inserimento del progetto di vita formulato per il singolo in una dimensione didattica universale. Trasformare funzionalmente il sistema vigente dei servizi, stimolando dunque anche un moto innovativo dal punto di vista educativo e culturale, significherebbe non solo migliorare il destino lavorativo e professionale degli assistenti specializzati, ma anche la qualità dell'intero sistema scolastico italiano e del processo di inclusione dei bambini e ragazzi con disabilità».

Ma il punto di partenza è l'abbandono di una forma mentis che confina insegnanti di sostegno e assistenti scolastici degli alunni con disabilità in un concetto di figure "speciali" a cui demandare in maniera esclusiva il peso dell'azione educativa. Bisogna invece raggiungere una "speciale normalità" per cui tutti gli attori della scuola siano in grado di portare avanti un'azione educativa su misura di ogni individuo. L'esperto di didattica speciale (insegnante di sostegno) e quello dell'autonomia e della comunicazione diverrebbero "abilitatori" di contesti, trasferendo le competenze specifiche all'intera platea degli educatori che, a vario titolo, collaborano all'interno del sistema scolastico, evitando così ogni sorta di esclusione. La prassi da consolidare sarebbe quella di una collaborazione capace di agire efficacemente sui vari livelli della complessità che caratterizza il funzionamento umano.

Avv. Maria Carmela Callà

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