- Assegnazione temporanea: cosa dice la legge
- Le ragioni ostative all'accoglimento della domanda
- Il bisogno assistenziale ex art. 31 della Costituzione
Assegnazione temporanea: cosa dice la legge
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In questa materia la disposizione normativa è semplice e lineare.
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali.
Le ragioni ostative all'accoglimento della domanda
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L'amministrazione non può sempre negare il beneficio dell'assegnazione temporanea.
Le ragioni ostative all'accoglimento della domanda ex art. 42 bis d. lgs. n. 151/2001 non possono consistere in semplici difficoltà organizzative rispetto al personale disponibile o in generiche esigenze della sede di attuale appartenenza, ma devono essere eccezionali, ossia prevalenti rispetto al bisogno assistenziale ex art. 31 Costituzione, come la motivazione di un diniego con riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del militare istante e alla conseguente sua insostituibilità nel reparto di provenienza.
Il bisogno assistenziale ex art. 31 della Costituzione
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Secondo la norma in questione, la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
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