Il delitto ex art. 404 c.p. sanziona l'offesa diretta alle cose che sono pertinenti all'esercizio di una funzione religiosa o comunque riferite al culto

Il testo dell'art. 404 c.p.

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Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.

Bene giuridico tutelato dall'art. 404 c.p.

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L'art. 404 c.p. è un reato comune, né proprio né qualificato, dacché può essere commesso da chiunque. Bene giuridico ritenuto meritevole di tutela è, ovviamente, il sentimento religioso e la dignità di coloro i quali professino una determinata confessione. Inoltre, nel comma 2 del delitto in esame, è prestata una particolare forma di tutela nei confronti delle cose che si rivelino essenziali o semplicemente pertinenti all'esercizio di una funzione di culto. Il delitto è procedibile ex officio e, ritenuto che si tratta di un reato di evento, il tentativo ex art. 56 c.p. potrebbe ritenersi astrattamente configurabile.

Per quanto pertiene la condotta di cui al comma 1, ciò non di meno, va tenuto in conto che il confine tra la libertà di manifestazione del proprio pensiero e la configurabilità del delitto in esame, come rimarcato nelle plurime pronunce giurisprudenziali, talvolta può essere molto labile: quindi, sebbene scolasticamente si possa ritenere configurabile l'applicabilità dell'art. 56 c.p. alla norma in esame, occorre precisare come ciò accada molto di rado. Dubbi, invece, circa l'applicabilità dell'art. 56 c.p. alla condotta sanzionata al comma 2 sembra non possano ravvisarsi, trattandosi di un reato di puro evento e, comunque, tale da poter pregiudicare l'integrità dei beni funzionali all'esercizio ed alla professione di un culto.

La condotta sanzionata dall'art. 404 c.p.

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L'offesa a una confessione religiosa mediante il vilipendio alle cose che formano oggetto di culto, si sostanzia in condotte determinate sebbene l'alto grado di ellitticità che denota la formulazione della norma abbia esposto la medesima a plurime contestazioni di incostituzionalità, soprattutto in ragione dell'apparente violazione dei canoni di tassatività e tipicità propri della norma penale. Il legislatore, infatti, non specifica quali siano le condotte che costituiscano vilipendio alle cose che formino oggetto della professione di determinate confessioni religiose, donde per cui l'intervento della giurisprudenza nomofilattica ha svolto una vera e propria supplenza normativa, andando a colmare un vuoto apparente. Orbene, tramite l'esegesi dei giudici di Piazza Cavour, si è ritenuto che per vilipendio non deve intendersi una critica, seppur aspra, ma un'offesa ferale, fine a sé stessa, diretta unicamente al disprezzo ed alla privazione del pregio, decoro e dignità delle cose pertinenti un qualunque culto. Circostanza indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il locus commissi delicti, dacché il fatto deve avvenire necessariamente in un luogo ove si professa il culto, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, purché ivi si svolga una funzione religiosa. Il comma 2 prevede inoltre un'ipotesi ancora più oltraggiosa del bene giuridico meritevole di tutela, che si sostanzia nel deteriorare, distruggere, imbrattare (o comunque rendere inservibili) cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto.

La pena

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La pena ascritta per la condotta di cui al comma 1 (ovvero vilipendio alle cose pertinenti una confessione religiosa) è la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Mentre, invece, chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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