- Cos'è il bullismo
- Il bullismo nel nostro ordinamento giuridico
- Legge cyberbullismo: un importante passo in avanti
Cos'è il bullismo
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Cerchiamo innanzitutto di darne una definizione: il bullismo si traduce in comportamenti aggressivi consistenti in atti di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica o psicologica commessi da un soggetto forte - bullo - nei confronti del soggetto debole - vittima - in modo intenzionale e ripetuto nel tempo.
Pertanto, elementi costitutivi del bullismo sono la continuità, la ripetitività e la differenza di forze.
Non a caso, il termine "Bullismo" ha la sua origine nella parola inglese bullying (to bull) che significa "usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire".
Il fenomeno, infatti, scaturisce dalla scarsa tolleranza per la diversità: appartenenza etnica, scelte di vita, caratteristiche fisiche, orientamento sessuale, ecc., e si estrinseca in diverse forme: bullismo fisico, verbale, relazionale ed informatico.
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Il bullismo nel nostro ordinamento giuridico
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Nel nostro ordinamento giuridico, tuttavia, non esiste ancora il reato di bullismo, anche se il dibattito parlamentare sull'argomento è molto vivo e, a breve, dovrebbe essere emanata una legge anti-bulli, con scopi sia preventivi che repressivi, che ha avuto il via libera dalla Camera dei Deputati e che ora si trova all'esame del Senato.
- Vedi anche Legge sul bullismo: cosa prevede
Nonostante l'assenza di una disciplina ad hoc, gli atti di bullismo possono configurare comunque fattispecie di reato e, quindi, essere denunciati e puniti.
Innanzitutto, può configurarsi un reato contro la persona: istigazione al suicidio (art. 580 c.p.); percosse (art. 581 c.p.); lesioni (art. 582 c.p.); rissa (art. 588 c.p.); diffamazione (art. 595 c.p.); violenza sessuale (art. 609 bis c.p.); minaccia (art. 612 c.p.); stalking (art. 612 bis c.p.); interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.).
Può anche concretizzarsi un reato contro il patrimonio: furto (art. 624 c.p.); estorsione (art. 629 c.p.); danneggiamento (art. 635 c.p.).
Infine, dal bullismo possono derivare i reati di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e frode informatica (art. 640 ter c.p.).
Non si pensi, però, che la promulgazione di una legge che introduca il reato di bullismo costituisca la soluzione al problema. Questo male si risolve con l'intervento delle famiglie e delle scuole, nonché degli educatori in generale che devono insegnare ai giovani un principio fondamentale, tanto semplice da capire quanto difficile da applicare: siamo tutti uguali (art. 3 della Costituzione).
Legge cyberbullismo: un importante passo in avanti
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Detto ciò, un ampio passo in avanti nel contrasto al bullismo è rappresentato dalla legge 71/2017, la quale ha introdotto e disciplinato il reato di cyberbullismo.
L'art. 1, comma 2, della legge in esame afferma che il Ministero per l'istruzione e la ricerca ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet.
Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.
Un compito, quindi, che impegna, su diversi fronti gli alunni, i docenti, il personale scolastico e i genitori.
Avv. Giuseppe Simeone
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