Analogie e differenze tra convivenze di fatto e coppie di fatto, i diritti e i principi elaborati dalla giurisprudenza

Le convivenze di fatto

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La Legge Cirinnà (L. 76/2016), ha introdotto in Italia la disciplina delle "convivenze di fatto", per le coppie non sposate o non unite civilmente ma che, di fatto, vivono come se fossero unite da vincolo matrimoniale.

Secondo la legge, "si intendono per conviventi di fatto, due persone maggiorenni unite in modo stabile da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".

La convivenza di fatto tra persone eterosessuali od omosessuali, per produrre effetti a tutela della coppia, deve essere attestata attraverso un'autocertificazione in carta libera, presentata al Comune di residenza, nella quale i conviventi dichiarino di convivere allo stesso indirizzo.

Il Comune, dopo aver provveduto agli opportuni accertamenti, rilascia il certificato di residenza e lo stato di famiglia.

I diritti dei conviventi di fatto

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La convivenza di fatto, quando viene formalizzato nei modi dei quali si è scritto poc'anzi, consente la realizzazione di un nucleo familiare che, nonostante sia diverso da quello matrimoniale, è, allo stesso modo, meritevole di tutela.

Dalla sua formalizzazione nascono, infatti, una serie di diritti e doveri.

Innanzitutto, il convivente di fatto ha la possibilità di far visita al proprio partner se carcerato, allo stesso modo di un coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

Ha, inoltre, il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero dell'altro.

Ancora, ad esso spetta la facoltà di nominare il convivente come proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, o di morte, in relazione alla donazione di organi, alle modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, se il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

In caso di morte del proprietario dell'abitazione comune, il convivente superstite può restare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e non oltre i cinque anni.

Se il convivente superstite abbia figli minori o disabili, ha diritto di continuare a restare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha la facoltà di succedergli nel contratto.

Egli ha lo stesso diritto al risarcimento del danno che spetta al coniuge superstite, in caso di decesso del partner derivante da fatto illecito di un terzo.

La convivenza di fatto consente poi al convivente di partecipare alla gestione e agli utili dell'impresa familiare dell'altro, nonché ai beni acquistati con questi ultimi e agli incrementi dell'azienda, in proporzione al lavoro prestato.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, sussiste il diritto di ricevere gli alimenti dall'ex convivente, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Le coppie di fatto

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𝗦𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗶𝘃𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 (𝗼 𝗹'𝘂𝗻𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗲̀ 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗹𝘁𝗮𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗿𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗼 𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼) 𝗻𝗼𝗻 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗼𝘀𝗮 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝗱𝗲?

Coloro che convivono ma che non vogliono registrare la loro unione in Comune continuano a restare una "coppia di fatto", distinguendosi dai conviventi di fatto per la minore tutela che viene loro accordata dal legislatore.

Le coppie di fatto sono composte da persone che convivono e che hanno deciso di non formalizzare la loro unione con il matrimonio (o con l'unione civile) e neanche registrandosi in Comune al fine di dare luogo a una convivenza di fatto riconosciuta da parte della legge.

I diritti delle coppie di fatto elaborati dalla giurisprudenza

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Anche se, attualmente, non esiste una legge che disciplini tale istituto, la giurisprudenza, nel tempo, ha elaborato alcuni strumenti di tutela nei confronti delle coppie di fatto, soprattutto nel caso di crisi o fine dell'unione.

In primo luogo, se l'abitazione nella quale si è svolta la convivenza è di proprietà esclusiva di uno dei partner, al termine della relazione non si può subito mandare via di casa l'altro, che vanta un diritto di possesso che non gli può essere negato.

Inoltre, se la casa nella quale si è svolta la convivenza è in affitto, alla morte dell'uno, l'altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione sino alla sua naturale scadenza.

Riguardo alla prole di una coppia di fatto si evidenzia che la legge non distingue tra figli nati durante il matrimonio, da relazione extraconiugale o di persone conviventi, con la conseguenza che i figli hanno sempre diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati, se è possibile con l'affetto dei genitori e del resto della famiglia.

Ancora, se uno dei due conviventi muore per fatto illecito altrui, ad esempio un incidente stradale, il superstite ha diritto ad essere risarcito allo stesso modo di un coniuge se la convivenza, pur se non formalizzata, sia stabile e faccia ritenere che sarebbe proseguita nel tempo.

Secondo la giurisprudenza, è legittimo per i componenti di una coppia di fatto richiedere, nei confronti dell'ex convivente, il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi familiari.

Ne deriva che, anche se non si è sposati, il convivente leso nei propri diritti di assistenza può adire l'autorità giudiziaria chiedendo il risarcimento, morale e patrimoniale, patito.

Ai diritti delle coppie di fatto sopra elencati si contrappongono una serie di limitazioni.

Non sussiste l'obbligo alla reciproca fedeltà (non v'è diritto a non essere traditi).

Non si ha diritto all'assegno di mantenimento successivo alla separazione, salvo che tra le parti non intercorra un diverso accordo scritto.

Non sussiste il diritto all'eredità del convivente defunto, a meno che lo stesso non faccia testamento in tal senso.

Infine, non spetta la pensione di reversibilità.


Per approfondimenti vai alle nostre guide La coppia di fatto e I contratti di convivenza


Avv. Giuseppe Simeone

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