Per la Cassazione, non viola la privacy la nota interna finalizzata a tutelare la salute dell'infermiere e degli utenti se lui per primo l'ha già diffusa

Violazione della privacy per diffusione di dati sensibili sulla salute

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La Cassazione con l'ordinanza n. 16560/2020 (sotto allegata) respinge definitivamente le doglianze avanzate dal lavoratore in quanto la notizia della malattia era già stata diffusa dallo stesso nell'ambiente di lavoro. La nota deve considerarsi un atto interno emesso con la finalità di tutelare la salute dell'infermiere e degli utenti.

Il Tribunale respinge il ricorso di un infermiere verso la decisione del Garante Privacy, a cui si era rivolto per lamentare la diffusione illecita di dati relativi alla propria salute da parte del suo datore di lavoro. In particolare il ricorrente si era lamentato del fatto che la caposala del suo reparto il 5 agosto 2010 aveva inviato una nota alla dirigente dell'ufficio infermieristico, alla coordinatrice del reparto di psichiatria e alla referente per le aree esterne, in cui evidenziava l'opportunità di sottoporre il soggetto a una visita straordinaria presso il medico competente in medicina del lavoro per problemi di iperglicemia, al fine di sottoporlo a trattamenti di plamaferesi.

Il Tribunale ritiene infondata la domanda avanzata dall'infermiere perché lo stesso aveva già messo al corrente della sua malattia alcuni colleghi, inoltre la nota era un mero atto interno con la finalità di tutelare la salute del soggetto e degli utenti. Il fatto che lo stesso avesse già diffuso dette informazioni affievoliva la tutela alla riservatezza, perché la pubblica ostensione di dati sensibili equivale a un consenso implicito al loro trattamento.

Sottovalutata la condotta della Asl nel diffondere dati sensibili senza consenso

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Contro la sentenza del Tribunale l'infermiere ricorre in Cassazione denunciando la violazione di diverse norme del Codice privacy in quanto:

  • la normativa in materia di riservatezza non distingue atti interni da atti esterni;
  • il giudice non ha considerato che la diffusione ha avuto ad oggetto dati sensibili relativi al suo stato di salute, senza alcuna legittimazione normativa e soggettiva;
  • il giudice ha ritenuto lecita la condotta ai sensi dell'art. 82 del Codice privacy senza considerare che la norma consente l'acquisizione dei dati, in assenza del consenso, solo in casi di emergenza;
  • il tribunale non ha rispettato i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza in materia di privacy nel ritenere legittima la specificazione della malattia e i trattamenti consigliati, visto che il fatto di averne già parlato ai colleghi non giustifica tale diffusione;
  • il tribunale ha violato anche il principio di indispensabilità, ritenendo erroneamente legittimata la caposala a diffondere i suoi dati senza il preventivo consenso e al di fuori dell'ambiente di lavoro;
  • la condotta dell'Asl non è giustificabile neppure in base a quanto chiarito dal Garante, secondo cui il datore di lavoro, in base all'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, può sottoporre a visita i suoi dipendenti, perché in questo caso non era comunque necessario menzionare la malattia e i trattamenti medici previsti.

Con il secondo motivo invece lamenta il fatto che il giudice non abbia considerato la finalità ritorsiva della Asl realizzatasi con la diffusione del dato sensibile, la lesione del diritto di potersi opporre a tale trattamento, il travisamento dei fatti, l'esclusione della prova testimoniale e l'eccessiva e immotivata condanna alle spese.

Nessuna violazione se la nota è interna e se il lavoratore ha già diffuso la notizia

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La Cassazione con l'ordinanza n. 16560 dichiara il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni.

Prima di tutto il Tribunale, nel respingere le istanze sollevate dall'infermiere, ha spiegato che la nota non poteva considerarsi come emessa in violazione della sua privacy perché meramente interna, finalizzata a sottoporre il dipendente a visita come previsto dall'art. 5 dello Statuto dei lavoratori e in quanto lo stesso aveva già diffuso ampiamente le informazioni relative al suo stato di salute.

Le altre doglianze, relative alle modalità del trattamento dei dati, al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza sono questioni di fatto che, se vagliate, finirebbero per esorbitare dai confini del giudizio di legittimità.

Inammissibile comunque anche il secondo motivo perché in un'impugnazione a critica vincolata non sono ammissibili critiche dirette e cumulative di diverse questioni relative alle prove, al merito, alla valutazione delle risultanza processuali e alle spese. Le doglianze così formulate violano infatti i canoni di specificità e chiarezza richieste dalla legge.

Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 16560/2020

Foto: 123rf.com
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