Si può divulgare l'identità di chi ha contratto il coronavirus? Confronto tra diritto alla privacy, tutela della salute pubblica e diritto di cronaca

Diritto alla riservatezza dei contagiati

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La condizione di salute di una persona è un "dato sensibile" coperto da privacy come disposto dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.

La sua divulgazione, pertanto, non è consentita se non in presenza del consenso (scritto) dell'interessato, cioè del soggetto della cui condizione di salute si dibatte.

Il contagio da coronavirus, tuttavia, contrappone il diritto alla riservatezza del contagiato alla tutela della salute pubblica, considerati la facilità e la velocità di diffusione e la sua enorme pericolosità.

Tutela della salute pubblica

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A tal proposito si deve precisare che, nel caso in cui la conoscenza di notizie sull'epidemia covid-19 sia fondamentale per la tutela della salute pubblica, unici autorizzati alla divulgazione del nome del contagiato sono le autorità sanitarie, gli enti locali e gli organi di governo che svolgono, tra le altre, la funzione di tutela dell'incolumità collettiva.

In linea di massima, dunque, vige un divieto assoluto per tutti i privati cittadini di divulgazione dei nomi di chi ha contratto il virus.

Diritto di cronaca

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Detto ciò, bisogna aggiungere che il diritto alla privacy ed alla riservatezza incontra un limite nel diritto di cronaca, cioè allorquando la notizia assuma un'importanza decisiva ai fini della cronaca.

Il diritto di cronaca, esercitabile esclusivamente dagli organi di stampa e per essi da chi svolge la professione di giornalista, deve rispondere a tre criteri imprescindibili:

1) verità: la notizia pubblicata deve corrispondere ad un fatto realmente accaduto;

2) continenza: la notizia deve essere esposta in maniera corretta;

3) pertinenza: la notizia deve essere rilevante per l'opinione pubblica.

Ne consegue che in alcuni casi, di natura straordinaria, il diritto di cronaca prevale sul diritto alla privacy e alla riservatezza, consentendo la diffusione del nome del contagiato.

A titolo di esempio, è legale divulgare il nome di un contagiato da Coronavirus nel caso in cui quest'ultimo non abbia rispettato gli obblighi di isolamento e quarantena e sia indagato per questo dall'autorità giudiziaria: in tal caso, infatti, trattandosi di cronaca giudiziaria, la pubblicazione del nominativo sarebbe giustificata.

Conclusioni

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La divulgazione dell'identità di chi ha contratto il Coronavirus è consentita soltanto alle autorità sanitarie quando lo ritengano necessario per la salvaguardia della salute pubblica e agli organi di stampa nei casi in cui il diritto di cronaca prevalga sul diritto alla privacy.


Avv. Giuseppe Simeone

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Foto: 123rf.com
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