- Obblighi di informazione dell'avvocato
- L'avvocato non può "sparire"
- Segnalazione al consiglio dell'ordine dell'avvocato irreperibile
- Revoca del mandato
- Il risarcimento danni dall'avvocato irreperibile
Obblighi di informazione dell'avvocato
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Al momento del conferimento del mandato, l'avvocato deve informare il cliente:
- delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico e delle attività che occorre compiere;
- della prevedibile durata del processo e degli oneri ipotizzabili;
- del prevedibile costo della prestazione;
- della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita, del procedimento di mediazione e degli altri eventuali percorsi alternativi alla strada giudiziaria;
- dell'eventuale possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio.
Inoltre, il legale deve comunicare al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
I suoi obblighi di informazione, tuttavia, non finiscono qui, con la conseguenza che, per l'avvocato, non è possibile prendere l'incarico e gestire gli affari del cliente rendendosi sempre irreperibile.
L'avvocato non può "sparire"
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L'articolo 27 del codice deontologico impone infatti all'avvocato di informare il cliente circa lo svolgimento del mandato e di fornirgli copia di tutti gli atti e documenti, ogniqualvolta gli venga richiesto.
Il legale deve poi comunicare al proprio assistito la necessità di compiere gli atti necessari a evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso e riferirgli il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato, se nel suo interesse.
Se non lo fa, soggiace alla sanzione disciplinare della censura (mentre per la violazione dei doveri di informazione in sede di conferimento dell'incarico è previsto l'avvertimento).
Leggi: I doveri d'informazione dell'avvocato verso il cliente
Segnalazione al consiglio dell'ordine dell'avvocato irreperibile
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Si badi bene: i doveri di informazione non impongono all'avvocato di rendersi sempre e costantemente reperibile, ma soltanto di non sparire e di comunicare tempestivamente le questioni più urgenti.
Fatta questa precisazione, vediamo cosa può fare il cliente se il proprio avvocato si rende completamente irreperibile, non rispondendo mai al telefono e non dando seguito alle sue richieste di informazioni e aggiornamenti.
Innanzitutto, è possibile rivolgersi al consiglio dell'ordine competente, che valuterà se sussistono gli estremi per un procedimento disciplinare, al quale il legale sarà quindi eventualmente sottoposto.
Revoca del mandato
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Se la "sparizione" dell'avvocato è tale da ledere il legame di fiducia indispensabile per proseguire il rapporto con il cliente, quest'ultimo può anche decidere di revocargli il mandato.
A tal fine, è sempre consigliabile manifestare tale volontà per iscritto, con una comunicazione da inviare via p.e.c. o con raccomandata con avviso di ricevimento.
La revoca del mandato comporta il diritto del cliente a vedersi restituita tutta la documentazione in possesso dell'avvocato e il diritto di quest'ultimo di essere comunque pagato per l'attività svolta sino a quel momento.
Il risarcimento danni dall'avvocato irreperibile
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Infine, se l'irreperibilità assoluta del legale ha cagionato al cliente dei danni dimostrabili (ad esempio, facendo prescrivere un suo diritto), questi potrà agire in giudizio nei confronti dell'avvocato per ottenere il risarcimento, avviando una vera e propria causa civile nei suoi confronti.
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