Il Giudice di Pace di Gaeta rammenta la necessità che il verbale riporti in modo esaustivo e completo congrua enunciazione dei motivi che l'hanno impedita

Targa System e accertamento differito delle violazioni

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Come precisato da una Circolare del Ministero dell'Interno in materia di accertamento in forma postuma delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 C.d.S. con l'ausilio di dispositivi automatici, ad esempio il Targa System, qualora la contestazione immediata della violazione non sia stata materialmente possibile, nel verbale dovrà "essere essere riportata in modo esaustivo e completo congrua enunciazione dei motivi che l'hanno impedita".

Non sarà dunque sufficiente la generica indicazione dell'impossibilità della contestazione immediata e neppure dovranno essere utilizzate formule che hanno carattere di sistematicità, mentre andranno precisate le concrete circostanze di fatto che hanno reso la contestazione immediata impossibile, pericolosa o irragionevole.

Lo ha rammentato il Giudice di Pace di Gaeta nella sentenza n. 362/2020 (sotto allegata) accogliendo l'istanza di una conducente, vittoriosamente assistita dall'avv. Roberto Iacovacci, che aveva promosso opposizione contro un'ordinanza-ingiunzione della Prefettura.

Mancata contestazione immediata e motivi generici

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La ricorrente, multata per aver violato l'art. 193, comma 2, del Codice della Strada (ovvero per aver circolato senza la copertura dell'assicurazione) lamentava, tra l'altro, la mancata contestazione immediata della violazione.

Doglianza che viene accolta dal magistrato onorario, in quanto nel verbale gli agenti non hanno indicato i motivi impeditivi della mancata contestazione ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada. Invero, afferma il giudicante, i c.d. "motivi di viabilità" a cui fanno riferimento gli agenti verbalizzanti nel verbale presupposto appaiono generici e non giustificativi della impossibilità a contestare immediatamente la violazione di cui all'art. 193 C.d.S.(cfr. Cass. n. 2206/2007).

Tale dichiarazione, si legge in sentenza, non risponde a quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione per cui la contestazione deve essere sempre immediata, come stabilito dall'art. 200 del Codice della Strada, che stabilisce un principio generale derogabile solo in caso di effettiva necessità.

Targa System e motivazione della contestazione differita

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La sentenza richiama sul punto anche la recente Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1223/19/105/2 dell'8.2.2019 avente ad oggetto chiarimenti in tema di accertamento in forma postuma delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 C.d.S. con l'ausilio di dispositivi automatici in commercio o Targa System, come si presume nella fattispecie.

Il Viminale precisa che, qualora la contestazione immediata della violazione non sia stata materialmente possibile, si redigerà il relativo verbale notificandolo nei termini prescritti e, in questi casi, nel verbale dovrà "essere essere riportata in modo esaustivo e completo congrua enunciazione dei motivi che l'hanno impedita".

Per quanto riguarda la motivazione, la circolare chiarisce che questa "non può essere limitata alla generica indicazione dell'impossibilità della contestazione immediata, ma deve essere adeguatamente circostanziata attraverso la documentazione esauriente delle situazioni concrete presenti al momento del fatto... evitando di utilizzare formule che hanno carattere di sistematicità e precisando le concrete circostanze di fatto che hanno reso la contestazione immediata impossibile, pericolosa o irragionevole".

Apparecchi omologati

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Nel caso di specie, non è stata fornita dai verbalizzanti alcuna ragionevole o esaustiva motivazione della mancata contestazione immediata, né vi è la prova che lo sconosciuto apparecchio utilizzato rientri tra gli apparecchi automatici previsti dal nuovo Codice della Strada per la contestazione differita.

Infatti, l'art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett e) ed f) prevede che solo gli apparecchi omologati dal Ministero dei Trasporti possono essere utilizzati per le contestazioni differite. Del resto, precisa il Giudice di Pace, procedere a una contestazione con strumenti di rilevazione elettronica, senza che vi sia sul posto un agente che contesti la violazione, non è una procedura corretta poiché tali strumenti non nascono per sostituirsi agli agenti accertatori bensì come strumenti che possono semplicemente coadiuvare l'attività degli stessi. Nel caso in esame, inoltre, la Prefettura resistente è rimasta contumace e non ha fornito prova, come era suo onere, della pretesa creditoria.


Si ringrazia il Consulente Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace di Gaeta, sentenza n. 362/2020

Foto: 123rf.com
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