- L'autoresponsabilità dei giovani
- Il limite del diritto al mantenimento
- Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne
L'autoresponsabilità dei giovani
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Secondo i giudici di legittimità, come si legge nella sentenza n. 17183/2020 qui sotto allegata, il principio di autoresponsabilità vigente nel nostro ordinamento impone ai giovani, una volta terminati gli studi, di attivarsi per assicurarsi un autonomo sostentamento, in attesa di trovare un lavoro che sia più aderente alle proprie aspirazioni.
Non è infatti ammissibile pretendere che, in loro vece, siano i genitori a doversi adattare a qualsiasi lavoro per sostentarli: per la Corte "la pienezza della scelta esistenziale personale deve pur fare i conti nel bilanciamento con le libertà e diritti altrui di pari dignità".
Il limite del diritto al mantenimento
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Il diritto al mantenimento, quindi, ha un limite che va desunto considerando:
- la durata ufficiale degli studi,
- il tempo del quale un giovane laureato ha bisogno, in media, per trovare un impiego in una data realtà economica.
Di fronte a tale assunto, l'unica possibilità per il figlio che pretenda di essere ancora mantenuto è quella di dimostrare:
- di non essere riuscito a procurarsi il lavoro ambito per una causa a lui non imputabile,
- di non aver potuto conseguire neanche un altro lavoro tale da assicurargli l'auto-mantenimento.
Nella valutazione complessiva, occorre dare peso anche all'adeguatezza e alla ragionevolezza delle opzioni formative operate dal figlio rispetto alle condizioni della famiglia, che non può essere gravata di un contributo che non rientra nelle sue concrete possibilità economiche.
Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne
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Confrontandosi con la questione, la Cassazione ha quindi stilato un vero e proprio elenco, seppur non esaustivo, delle principali condizioni che comportano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, identificandole nelle seguenti:
- minorazione o debolezza delle capacità personali;
- prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza;
- l'essere trascorso un lasso di tempo breve dalla conclusione degli studi durante il quale il giovane si sia adoperato razionalmente e attivamente nella ricerca di un lavoro;
- mancanza di un lavoro, anche non confacente alle proprie ambizioni, nonostante tutti i possibili tentativi di ricerca.
In assenza della prova di una delle predette fattispecie, raggiunta la maggiore età si presumono l'idoneità del reddito del figlio e il venir meno del suo diritto al mantenimento ulteriore.
Scarica pdf sentenza Cassazione n. 17183/2020• Foto: 123rf.com