- Reato di danneggiamento di piantina di melo
- Condannato per deterioramento in assenza della relativa contestazione
- Togliere il paletto che regge le piantine di melo integra reato di danneggiamento
Reato di danneggiamento di piantina di melo
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Con la sentenza n. 23787/2020 (sotto allegata) la Cassazione chiarisce in pratica che anche togliere i paletti di sostegno delle piantine di melo integra il reato di danneggiamento contemplato dall'art. 635 c.p.
Precisazione doverosa contenuta nella sentenza con cui si pone fine a una vicenda che ha inizio nel momento in cui la Corte d'appello riforma in parte la sentenza del giudice di primo grado, che ha condannato alla pena di giustizia l'imputato per danneggiamento aggravato di alcune piante di melo. Per il giudice del gravame in particolare non sussiste l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7, che prevede, nei delitti contro il patrimonio, che lo offendono o che sono determinati da motivi di lucro il cagionare alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Condannato per deterioramento in assenza della relativa contestazione
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Ricorre in Cassazione l'imputato, contestando l'accusa di deterioramento delle piante di melo, in quanto non contestata, visto che l'imputazione ha fatto riferimento solo all'aver reso inutilizzabili le piante, estirpandole. La Corte non pronunciandosi sui rilievi svolti in appello sull'assenza della contestata inutilizzabilità delle piante estratte dal terreno, ha ritenuto integrata la condotta di danneggiamento contemplata dall'art. 635 c.p. in violazione dell'art. 521 c.p.p., che contempla la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. Il procuratore, ritenendo invece corretta l'applicazione dei principi in materia di correlazione tra accusa e sentenza da parte della Corte, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Togliere il paletto che regge le piantine di melo integra reato di danneggiamento
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La Cassazione con la sentenza n. 23787/2020 dichiara il ricorso infondato, precisando prima di tutto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, non c'è violazione dell'art 521 c.p.p quando al termine di un giudizio di appello, anche in assenza di una richiesta da parte del P.m , al fatto contestato viene data una qualificazione giuridica diversa da quella che è stata enunciata nell'imputazione.
Passando poi all'analisi del caso di specie gli Ermellini rilevano come l'imputato sia stato condannato in primo grado "per aver danneggiato rendendole in tutto o in parte inservibili, le piante di melo di proprietà della persona offesa, che l'imputato aveva estirpato nelle circostanze spazio temporali dettagliatamente descritte ai capi da a) a d) della rubrica."
In particolare la Corte ha osservato come "togliere i pali di sostegno e sradicare le giovani piantine di melo costituisce condotta di deterioramento pienamente rilevante ai sensi dell'art. 635 c.p., che agli arbusti fruttiferi et similia dedica apposita menzione, e ciò ovviamente a prescindere dalla teorica possibilità di reimpianto, gesto che serve solo ad attenuare il danno patrimoniale a reato consumato (e dunque a danno criminale perpetrato)."
Il rilievo della Corte risulta pertanto in linea con l'orientamento secondo cui "il reato di danneggiamento mediante deterioramento è configurabile soltanto quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole."
La condotta dell'imputato, definita in termini di deterioramento, pare quindi perfettamente in linea con la formulazione dell'art. 635 c.p, che al comma 1 punisce "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia (….)" i beni contemplati dal comma 2, che al punto 3 prevede in particolare: "piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento."
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Scarica pdf sentenza Cassazione n. 23787/2020• Foto: 123rf.com