Il bonus bebè 2020 amplia i beneficiari grazie al principio universalistico ed è riconosciuto anche in assenza di ISEE o se questo presenta omissioni o difformità

Bonus bebè 2020: i chiarimenti Inps

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Con due nuovi messaggi, emanati a distanza di qualche settimana uno dall'altro, l'Inps ricorda ai soggetti interessati che per volontà della legge di bilancio del 2020 è stato introdotto il principio di universalità del bonus bebè e che le somme possono essere erogate anche in assenza di ISEE o in presenza di un ISEE che presenta omissioni o difformità.

Infine indica il termine entro il quale, a causa della sospensione introdotto dal Decreto Cura Italia per l'emergenza Covid19, le domande per l'assegno si considerano tempestive.

Assegno di natalità 2020: principio di universalità

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Il messaggio Inps n. 2907 del 22 luglio 2020 (sotto allegato) informa che, a differenza della precedente normativa (come voluto dalla legge di bilancio 2020), per gli eventi che si riferiscono al 2020 per l'assegno di natalità vale il principio di universalità dell'assegno, che pertanto viene riconosciuto sia quando l'ISEE è superiore alla soglia massima prevista sia quando manca un ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda.

In questi casi, poiché non è possibile individuare con esattezza la fascia ISEE a cui fare riferimento, l'assegno viene erogato nella misura di 80 euro al mese o di 96 per il figlio successivo al primo. Le altre condizioni richieste per avere diritto all'assegno di natalità invece, come ad esempio la relazione di genitorialità e la convivenza con il minore, devono essere auto-dichiarate nella domanda, con conseguente assunzione di responsabilità da parte del soggetto richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci.

Le strutture territoriali dell'Inps eseguiranno successivamente i dovuti controlli sulle auto-dichiarazioni e se rilevano che chi ha presentato domanda in realtà non aveva diritto all'assegno, procederanno alla revoca/decadenza dello stesso e al recupero di quanto erogato.

Controlli automatici potenziati sui requisiti

La verifica dei requisiti nella procedura che gestisce gli assegni di natalità nel 2020 prevede la ricerca automatica dei dati relativi al richiedente e ai minori.

Per gli eventi del 2020 sono stati potenziati i controlli su ANPR, ARCOWEB, sulle basi dati ISEE e sugli altri sistemi informativi Inps relativi al bonus nido, all'assegno di natalità, ecc., per una verifica più approfondita dei requisiti richiesti dalla legge per la corresponsione dell'assegno come i dati relativi al richiedente, la titolarità di un Iban, la convivenza genitore figlio, ecc.

Se dette verifiche si concludono positivamente, la domanda viene accolta in automatico, se invece si riscontrano difformità rispetto alle dichiarazioni presentate, l'istanza viene respinta.

Infine se l'esito delle verifiche da un esito "Non definito" perché negli archivi i dati da verificare non sono rinvenibili, il requisito si considera riconosciuto sulla base dell'autocertificazione.

Maggiorazione della rata mensile

Per gli eventi 2020 l'assegno di natalità è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, inoltre si ricorda che la legge n. 160/2019 al comma 340 dell'art. 1 prevede nuovi importi annui in base alle seguenti fasce ISEE:

  • ISEE fino a 7000 euro annui: l'assegno è di 1920 euro annui o di 2304 euro se c'è un secondo figlio;
  • ISEE compreso tra i 7000 e i 40.000 euro: l'assegno è di 1440 euro annui o di 1728 euro in presenza di un figlio dopo il primo;
  • ISEE superiore a 40.000 euro: l'assegno è di 960 euro annui o di 1152 annui se c'è un figlio successivo al primo.

La durata massima dell'erogazione è di 12 mesi.

Bonus bebè anche in assenza di Isee

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Dopo qualche settimana dal precedente, l'INPS ha emanato il messaggio n. 3104 dell'11 agosto 2020 (sotto allegato), con cui ha fornito le indicazioni relative ai criteri istruttori sulle domande che fanno riferimento agli eventi, ossia nascite, adozioni e affidamenti preadottivi del 2020 da applicare sia in assenza di ISEE o quando l'ISEE presenta omissioni o difformità.

Il messaggio, prima di addentrarsi nell'analisi dei criteri istruttori, richiama la circolare n. 26/2020 ricordando che le nuove fasce ISEE previste dalla legge n. 160/2019 fanno riferimento solo agli eventi del 2020.

In seguito ribadisce quanto già chiarito nel precedente messaggio n. 2907/2020, ossia che in assenza di ISEE l'assegno viene riconosciuto egualmente nella misura di 80 euro mensili o 96 in caso di un figlio dopo il successivo, salvo revoca/decadenza e recupero dell'indebito se dai controlli emerge l'insussistenza dei requisiti richiesti per avere diritto all'assegno.

Diverso è invece il caso di ISEE con omissioni o difformità rispetto ai dati patrimoniali e/o reddituali auto dichiarati. In questi casi, come precisato nella circolare n. 26/2020, si può procedere alla regolarizzazione presentando una nuova DSU, effettuando una rettifica retroattiva o presentando idonea documentazione giustificativa.

Anche in questo caso, sempre per gli eventi 2020, la domanda "accolta" in presenza di omissioni o difformità comporta il riconoscimento dell'assegno nella misura di 80 euro mensili o 96 in caso di figlio successivo al primo, salva poi l'integrazione dell'importo eventualmente spettante e la sanatoria retroattiva.

Sospensione dei termini Covid19 e tempestività delle domande

Il messaggio n. 3104/2020 ricorda infine che l'art. 34 del decreto legge n. 18/2020 ha stabilito che "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione."

Per quanto riguarda quindi l'assegno di natalità, l'Inps chiarisce che:

  • le domande che si riferiscono agli eventi nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 devono considerarsi tempestive se presentate entro 90 giorni a partire dal 2 giugno 2020, ossia entro il 30 agosto 2020;
  • termine che vale anche per gli eventi antecedenti di 90 giorni al 23 febbraio 2020, ossia dal 25 novembre 2019.

Leggi anche:

- Bonus bebè: le istruzioni Inps

- Il bonus bebè

- Bonus bebè 2020

Scarica pdf Messaggio 22 luglio 2020 n. 2907
Scarica pdf Messaggio 11 agosto 2020 n. 3104

Foto: 123rf.com
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