La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 24673/2006) ha stabilito che la notifica al trasgressore della multa per violazione delle norme del Codice della Strada effettuata a mezzo servizio postale al vecchio indirizzo di residenza risultante dagli archivi non aggiornati, non può ritenersi correttamente eseguita, quando l'interessato (che non l'ha ritirata) abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della relativa variazione anagrafica. Con questa decisione i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che nel caso in cui il cittadino abbia diligentemente comunicato la variazione anagrafica, gli effetti negativi di una notifica effettuata al vecchio indirizzo "non possono ricadere sul cittadino che abbia diligentemente ottemperato a tale onere, e ciò anche nel caso in cui si verifichi un ritardo nell'aggiornamento dei relativi archivi per l'inefficienza della pubblica amministrazione".
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