La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 32359/2006) ha stabilito che in presenza di un "rifiuto categorico, cosciente e volontario" dei figli di andare a scuola, la mancata partecipazione alla cd. istruzione obbligatoria non può essere addebitata al genitore. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che i genitori non sono responsabili solo quando il rifiuto "permanga dopo che i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui siano capaci secondo il proprio livello socio- economico e culturale ed abbiano fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano, agli organi di assistenza sociale". Con questa decisione la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva condannato due genitori ritenuti colpevoli di aver omesso di fare impartire alla figlia minore l'istruzione della scuola media.
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