- Datore di lavoro condannato per lesioni colpose a dipendente
- Condotta abnorme del dipendente
- Datore responsabile penalmente se non forma i dipendenti e loro si fanno male
Datore di lavoro condannato per lesioni colpose a dipendente
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Con la sentenza n. 23947/2020 la Cassazione ribadisce che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore se l'evento si è verificato a causa dell'omessa formazione a cui è obbligato nei suoi confronti sul corretto utilizzo dei macchinari da lavoro. A nulla sono valsi i tentativi del datore di far passare la condotta del dipendente come abnorme, visto che il lavoratore in questo caso non ha fatto che replicare la condotta del suo capo. Decisione che gli Ermellini hanno assunto dopo l'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello, che ha conferma la decisione del giudice di primo grado e ha condanna l'imputato alla pena pecuniaria di legge per il reato di cui all'art. 590 commi 1 e 3 in quanto, in qualità di legale rappresentante di una s.r.l, ha cagionato colposamente a un dipendente lesioni personali gravi da cui è derivata una malattia o comunque un'incapacità ad attendere alle occupazioni ordinarie per un periodo superiore ai 40 giorni. Il lavoratore infatti si è infortunato mentre spostava, insieme a un collega, una saldatrice con un muletto condotto da un altro dipendente della s.r.l, in quanto perdeva l'equilibrio, cadeva a terra e veniva investito dal mezzo.
Condotta abnorme del dipendente
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Il datore di lavoro ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi di ricorso.
- Con il primo contesta la condanna in quanto l'infortunio si è realizzato a causa di un mezzo appartenente ad un'altra società, per cui non può essergli imputata la responsabilità delle lesioni del dipendente perché a suo dire, non era suo compito provvedere alla formazione antinfortunistica della persona offesa.
- Con il secondo lamenta la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d'Appello, con conseguente erroneità del giudizio di condanna nei suoi confronti.
- Con il terzo rileva l'omesso riconoscimento della condotta abnorme tenuta dalla persona offesa e ribadisce come non fosse a conoscenza del fatto che la persona offesa e gli altri due lavoratosi avevano intenzione di utilizzare il muletto per riportare la saldatrice nel ricovero attrezzi. E' inoltre fatto notorio che "salire sulle forche del cofano del muletto è condotta imprudente, pericolosa e quindi vietata." Per questo contesta l'omessa valutazione della condotta del dipendente, da sola sufficiente a cagionare l'evento lesivo, stante l'imprevedibilità e la inevitabilità del comportamento tenuto dalla persona offesa, che si è esposta volontariamente al pericolo offrendosi spontaneamente di riportare la saldatrice nel rimessaggio delle attrezzature.
Datore responsabile penalmente se non forma i dipendenti e loro si fanno male
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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23947/2020 dichiara il ricorso del datore inammissibile per le ragioni che si vanno a illustrare.
Prima di tutto gli Ermellini rilevano la correttezza, la logicità e la completezza del corredo motivazionale della sentenza emessa dalla Corte d'Appello e le ragioni per le quali la stessa abbia ritenuto provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale dell'imputato.
Il giudice dell'impugnazione ha infatti precisato che il muletto veniva utilizzato dalla società di cui l'imputato era legale rappresentante e dai suoi dipendenti, tanto che la società proprietaria non ha agito per l'utilizzo indebito del mezzo. Dalle testimonianze è emerso altresì che detto mezzo veniva condotto da tutti i dipendenti della società a cui veniva concesso in uso.
Non è parso credibile inoltre che il giorno dell'infortunio l'imputato non fosse a conoscenza della presenza degli altri dipendenti, visto che dopo l'infortunio provvedeva a regolarizzarli.
Per quanto riguarda poi l'infortunio, il giudice del gravame ha rilevato che quel giorno il legale rappresentante aveva utilizzato il muletto per portare la saldatrice sul posto, lasciando le chiavi inserite nel quadro. La Corte ha quindi desunto che l'imputato avesse confidato nella presenza degli altri due dipendenti irregolari sul posto per spostare la saldatrice, visto che un solo uomo non sarebbe stato in grado di compiere questa operazione.
Appurate le suddette circostanze, la Corte d'Appello ha desunto la penale responsabilità dell'imputato "in quanto datore di lavoro tenuto al controllo dei fattori di rischio anche nei riguardi di terzi non dipendenti e nonostante i comportamenti imprudenti di costoro - ad attuare le misure antinfortunistiche, ad assicurare la necessaria formazione professionale sull'utilizzo dei macchinari impiegati nelle lavorazioni (segnatamente del muletto ….) e sulle misure precauzionali da adottare (compreso il divieto di far salire sui pallet per il rischio di caduta e di investimento), a garantire la loro rigorosa osservanza da parte del proprio dipendente (…) nonché ad inibire a (…) e (…) di fare accesso al luogo per prendere parte alle lavorazioni affidate a (…)."
La Corte d'appello non ha fatto altro quindi che applicare gli ormai consolidati principi in materia secondo i quali "il datore di lavoro - quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro - è tenuto a dare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, fornendo specifiche informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative e sull'uso dei macchinari e quindi ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti e risponde pertanto dell'infortunio occorso al dipendente a causa della mancanza di tali requisiti."
Sull'abnormità della condotta del lavoratore
In merito alla questione dell'abnormità della condotta del lavoratore addotta dal datore di lavoro la Cassazione, condividendo le conclusioni della Corte d'Appello, rileva come il comportamento dei tre lavoratori non possa qualificarsi come abnorme. Gli stessi si sono infatti limitati a replicare la condotta del datore di lavoro nel portare la saldatrice sul posto in cui dovevano eseguirsi i lavori e hanno utilizzato il mezzo, che peraltro avevano già usato, senza avere la necessaria formazione.
Il ragionamento della Corte pertanto è in linea con quanto già chiarito dalla stessa Cassazione secondo la quale "l'abnormità della condotta del lavoratore tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro non coincide con la mera imprudenza o disattenzione, ma postula che il comportamento si svolga al di fuori dell'ambito delle mansioni assegnate ovvero che, pur collocandosi nell'alveo di esse, risulti radicalmente avulso da un'avvedutezza prevedibile e dunque evitabile nelle operazioni."
Il comportamento in definitiva è abnorme quando:
- non può essere sottoposto a controllo da parte degli addetti alla sicurezza se l'infortunio è frutto di un'attività estranea sia al processo produttivo che alle mansioni assegnate e pertanto imprevedibile da parte del datore;
- o quando la condotta del lavoratore, anche se rientrante nelle sue mansioni, consiste in qualcosa di radicalmente lontano dalle ipotizzabili e prevedibili scelte del lavoratore nell'eseguire i suoi compiti.
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