- Danni causati dall'animale domestico del conduttore
- Risarcimento dei danni cagionati al divano
- Se il contratto vieta di tenere animali il conduttore deve risarcire i danni
Danni causati dall'animale domestico del conduttore
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Con la sentenza n. 923/2020 (sotto allegata) il Tribunale di Monza ribadisce il principio in virtù del quale, il proprietario del gatto che cagiona danni all'immobile in locazione è tenuto a risarcire i danni cagionati dallo stesso anche in via extracontrattuale se il contratto vieta di tenere animali domestici che possano danneggiare il bene.
Principio che chiude un giudizio intrapreso da un un locatore al fine di chiedere i danni cagionati all'appartamento di sua proprietà dall'animale domestico dell'inquilino.
Dal verbale di riconsegna dell'immobile all'agenzia immobiliare intermediaria risulta infatti che, per quanto riguarda in particolare il divano, le condizioni sono "da verificare".
Nel momento in cui però il locatore prende in consegna l'immobile rileva la presenza di danni ulteriori alle tende, danneggiate dai graffi del gatto dei conduttori, alle sedie, al materasso e all'imbiancatura.
Risarcimento dei danni cagionati al divano
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I conduttori in fase stragiudiziale, riconoscendo il danno cagionato al divano dal proprio animale, formulano una proposta risarcitoria in via conciliativa di 339 euro, pari al 60% del valore del divano come risultante dal catalogo del negozio di arredi in cui è stato acquistato.
Ai sensi dell'art. 11 del contratto di locazione infatti è fatto divieto al conduttore tenere in casa animali in grado di recare danni all'immobile.
Se il contratto vieta di tenere animali il conduttore deve risarcire i danni
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Il Tribunale di Monza con la sentenza
n. 923/2020 chiarisce che "Il proprietario dell'animale è tenuto anche in via extracontrattuale alla rifusione dei danni ai beni altrui, causati dal proprio animale, tanto più nel rapporto di locazione ove grava sul conduttore un obbligo di diligente custodia del bene e che prevede un espresso divieto di tenere animali quando possono nuocere all'immobile".Il Tribunale rileva tuttavia che, mentre il danno al divano è stato provato ed è dipeso da un uso con conforme a quanto stabilito dal contratto, che vieta di tenere animali domestici, le altre voci di danno non sono supportate da idoneo corredo probatorio, visto che sono stati prodotti solo preventivi di spesa e non fatture, da cui si è in grado di evincere l'esborso effettivo per la loro sistemazione.
Del resto, ribadisce il Tribunale "E' principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale, pur costituendo di per sè un illecito, non obbliga, però, l'inadempiente al risarcimento, se in concreto non ne è derivato un danno. Detto principio si applica anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 1590 cod. civ., con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della cosa in conformità del contratto, non è derivato, per particolari circostanze, un danno patrimoniale al locatore."
Da qui la decisione di condannare il locatore al pagamento della somma di 2.500,00 euro in favore di controparte e a sostenere le spese di lite.
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Scarica pdf Tribunale di Monza sentenza n. 923/2020• Foto: 123rf.com