- Accettazione con beneficio d'inventario
- Autorizzazione all'amministratore di sostegno
- Come si chiede l'autorizzazione alla vendita dei beni ereditari
- Amministrazione di sostegno: l'accettazione con beneficio d'inventario non è un obbligo
Accettazione con beneficio d'inventario
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Preliminarmente, va chiarito che l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario comporta che la vendita dei beni ereditari possa essere fatta solo previa autorizzazione da parte del giudice della successione.
L'erede che non vi provvede perde il beneficio d'inventario, secondo quanto previsto dall'articolo 493 del codice civile.
Autorizzazione all'amministratore di sostegno
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Tale autorizzazione deve essere chiesta anche in caso di amministrazione di sostegno da parte dell'amministratore, posto che la giurisprudenza ha affermato che a tal fine non è sufficiente l'autorizzazione da parte del giudice tutelare, concessa ai sensi degli articoli 375 e 411 del codice civile (v. Trib. Modena, 5 settembre 2007).
Come si chiede l'autorizzazione alla vendita dei beni ereditari
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L'autorizzazione va chiesta, con l'assistenza facoltativa di un difensore, presentando ricorso al giudice della successione corredato da:
- contributo unificato da 98 euro,
- marca da bollo da 27 euro,
- copia dell'accettazione con beneficio d'inventario e dell'inventario,
- copia della dichiarazione di successione,
- perizia giurata.
In caso di amministrazione di sostegno, alcuni tribunali richiedono anche la copia conforme del previo parere del giudice tutelare, se la competenza territoriale è diversa da quella del giudice della successione.
Amministrazione di sostegno: l'accettazione con beneficio d'inventario non è un obbligo
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In ogni caso, sebbene la questione non sia pacifica, deve ritenersi che chi è soggetto ad amministrazione di sostegno non è tenuto ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario, nel caso in cui il giudice tutelare ritenga che l'accettazione pura e semplice sia evidentemente vantaggiosa per l'incapace, essendo ad esempio assolutamente priva di debiti (v. Trib. Vercelli, 3 marzo 2017).
In tale ipotesi, deve ritenersi che l'alienazione dei beni ereditari possa compiersi in presenza dell'autorizzazione concessa ai sensi degli articoli 375 e 411 c.c..
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