Sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 861 comma primo, lettera d), del d.lgs. n. 66 del 2010

Perdita del grado per rimozione: il caso

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Il Ministero della Difesa dispone nei confronti di un sottotenente la sanzione della perdita del grado per rimozione a causa di motivi disciplinari, iscrivendolo d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado.

Il militare si rivolge subito al Tar, che però respinge il suo ricorso.

Perdita del grado per rimozione: la sentenza

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A quel punto, ricorre con convinzione in appello avanti il Consiglio di Stato. La Sezione Quarta del Supremo Consesso si occupa del caso (sentenza n. 1136/2020 pubblicata in data 13.02.2020).

Ebbene la Sezione, ritenendo assorbite alcune preliminari doglianze, ritiene l'appello fondato una volta appurata la carenza di istruttoria, il difetto di motivazione e la sproporzione della sanzione irrogata da parte dell'amministrazione.

Perdita del grado per rimozione: le ragioni della decisione

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Vediamo perchè.

Il provvedimento di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari era stato adottato in quanto l'ufficiale in congedo pare fosse solito coadiuvare terzi in pratiche di immigrazione, reclutando imprenditori che, diciamo così, facilitavano l'assunzione di lavoratori stranieri.

Condotta ritenuta biasimevole in sede disciplinare, prima sanzionata anche penalmente.

Ma, nonostante queste premesse, il Collegio ha ritenuto di accogliere l'appello dal momento che è vero che la sanzione disciplinare è legittimamente irrogata all'esito di un'autonoma rivalutazione dei fatti oggetto della causa penale, ma è altrettanto vero che il risultato cui era giunto l'Ufficiale inquirente nella sua relazione finale è apparso in contrasto con la sanzione irrogata e non ha costituito oggetto di esame in sede di Commissione di disciplina, che ha proposto la sanzione della perdita del grado per rimozione, ne nel procedimento di rimozione che ha fatto un acritico riferimento agli atti endoprocedimentali.

In pratica: ciò che l'ufficiale inquirente ha ritenuto di porre a carico dell'inquisito, pur nella riconosciuta e dichiarata buona fede di questi nell'aiutare un ex appartenente all'Arma, è la superficialità dell'atteggiamento di disponibilità che avrebbe dovuto essere improntato a maggiore cautela.

Invece, a seguito dell'inchiesta formale, sebbene abbia affermato che gli addebiti erano da considerarsi fondati, la valutazione dei fatti operata dall'Ufficiale inquirente era stata assai difforme dal contenuto degli addebiti contestati all'interessato.

In ultima analisi: le conclusioni dell'Ufficiale inquirente hanno ridimensionato di molto la rilevanza disciplinare della condotta del militare, confinandola nel quadro della superficialità e mancanza di cautela e riconoscendo pure la buona fede, quindi escludendo il dato più significativo ossia il ricevimento di denaro e lo svolgimento di una stabile funzione di reperimento di compiacenti datori di lavoro.

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