- Violazione degli obblighi di assistenza familiare
- Padre accusato del reato di cui all'art. 570 c.p.
- Commette reato il padre che si disinteressa della vita scolastica e sportiva dei figli
Violazione degli obblighi di assistenza familiare
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Interessante la sentenza n. 474/2019 (sotto allegata) del Tribunale di Campobasso, che ha condannato un padre per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per non avere mostrato, dopo la separazione della compagna, il minimo interesse per l'andamento scolastico dei figli, la loro vita sociale e il loro benessere generale. Sentenza emessa al termine di un giudizio avviato dalla denuncia querela della madre dei minori, che conduce all'imputazione del padre per il reato di cui all'art. 570 c.p.
L'uomo è accusato in particolare di aver tenuto le seguenti condotte: non aver corrisposto il 50% delle spese straordinarie dovute per i figli ed essersi disinteressato della loro vita scolastica e sportiva, non prestando il consenso alle gite scolastiche, non aiutandoli nello svolgimento dei compiti, non partecipando agli incontri scuola-famiglie, opponendosi a far praticare loro attività sportiva e rifiutandosi di accompagnare il figlio presso un centro di riabilitazione nei giorni in cui era con lui.
Si ricorda per completezza che, ai sensi dell'art. 570 c.p comma 1 "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro."
Padre accusato del reato di cui all'art. 570 c.p.
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Citato a giudizio per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il giudice rileva e dichiara l'assenza dell'imputato, parte civile invece si costituisce.
Dopo il mutamento del giudice viene disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, le parti rassegnano le proprie conclusioni e il processo viene definito con sentenza.
Commette reato il padre che si disinteressa della vita scolastica e sportiva dei figli
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Con la sentenza n. 474/2019 il Tribunale di Campobasso ritiene che la condotta dell'imputato integri, oltre ogni ragionevole dubbio, il reato di cui è stato accusato, come emerso da tutte le prove prodotte in giudizio.
I documenti e le testimonianze hanno confermato infatti tutte le condotte di cui il padre è stato accusato, che denotano un aperto disinteresse verso la vita scolastica, sportiva e sociale dei figli. L'uomo sembra più interessato a far rispettare gli accordi della separazione alla ex compagna che al benessere dei figli. Uno di loro ha infatti manifestato disturbi d'ansia (che hanno richiesto il ricorso a uno psicoterapeuta) sia a causa della condotta paterna, sia per la consapevolezza delle difficoltà della madre a soddisfare tutte le esigenze legate alla loro crescita e al loro benessere. Importante segnalare inoltre che quando un insegnante ha contattato l'uomo per fargli presente che il figlio aveva bisogno di un insegnante di sostegno per i suoi problemi di apprendimento, il padre ha dichiarato esplicitamente di non essere interessato al problema.
Non solo, quando il padre tiene i figli con sé il fine settimana questi non uscono, non vedono gli amici, non fanno attività fisica e neppure i compiti. Quando tornano a scuola poi presentano una scarsa igiene, condizione estremamente lesiva della loro condizione psico fisica.
Indubbio quindi che tali condotte integrino il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, perché dalle stesse emerge la volontà precisa di sottrarsi dagli impegni che derivano dal ruolo genitoriale. Non rileva infatti che l'uomo abbia versato regolarmente il mantenimento ai figli e a abbia problemi nel gestire e occuparsi della madre malata.Lo stesso si è infatti sottratto dal versare spese straordinarie relative a cure importanti come quelle per il dentista e ha iniziato a contribuire solo dopo la denuncia querela.
Il Tribunale ricorda che la Cassazione nella sentenza 2736/2009 ha precisato che per "mezzi di sussistenza" non devono intendersi solo quelli necessari alla sopravvivenza, ma anche quelli che soddisfano bisogni complementari come il vestiario, i libri, i mezzi di trasporto, ecc.
Il Tribunale pertanto, stante la responsabilità del pervenuto per il reato di cui all'art 570. c.p., lo condanna alla pena di 300 euro di multa, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danni causati alla moglie e ai figli da liquidarsi in separata sede.
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Scarica pdf Tribunale Campobasso sentenza n. 474/2019