- Avvocato chiede il riconoscimento dell'indennità di maternità
- Violazione divieto di discriminazione e di solidarietà
- Legittimo il rifiuto di CF di corrispondere al padre l'indennità di maternità
Avvocato chiede il riconoscimento dell'indennità di maternità
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Con la sentenza n. 17701/2020 (sotto allegata) la Cassazione nega al neo papà avvocato di godere in alternativa alla madre dell'indennità di maternità contemplata dall'art. 70 del dlgs n. 151/2001, confermando così il rifiuto già manifestato da Cassa Forense.
La Corte d'Appello infatti conferma la sentenza di primo grado con cui il Tribunale ha rigettato la domanda dell'avvocato finalizzata a ottenere la condanna della Cassa Forense a corrispondergli l'indennità prevista dall'art. 70 del dlgs n. 151/2001 in conseguenza della nascita della figlia.
La Corte d'Appello, dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione invocata dall'avvocato, nella parte in cui non prevede il diritto del padre a godere dell'indennità in alternativa alla madre, ha ritenuto che non vi fossero margini di nessun tipo per ritenere fondata la domanda del professionista.
Violazione divieto di discriminazione e di solidarietà
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L'avvocato però non si arrende e decider di ricorrere in Cassazione sollevando un unico motivo di ricorso, con cui denuncia la violazione dell'art. 6 TUE e degli artt. 2,3,23 e 33 CDFUE perché la Corte di merito, contravvenendo ai principi di solidarietà e di non discriminazione che dette norme sanciscono, non ha disapplicato la norma interna contrastante con gli stessi, anche in base a quanto sancito a livello europeo in materia di congedi parentali e sicurezza delle lavoratrici gestanti.
Legittimo il rifiuto di CF di corrispondere al padre l'indennità di maternità
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La Cassazione tuttavia rigetta il ricorso del libero professionista, dichiarando il ricorso infondato.
La Corte rammenta infatti che in un caso analogo è stato chiarito che proprio in base alla consolidata giurisprudenza della Corte dell'Unione Europea "le prescrizioni contenute nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea acquistano rilievo precettivo davanti al giudice nazionale solo allorché ci si trovi in presenza di una normativa nazionale che rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, dal momento che è l'applicabilità del diritto dell'Unione ad implicare quella delle prescrizioni concernenti i diritti fondamentali garantiti dalla Carta."
Nel caso di specie invece la Direttiva 2010/18/Ce riguarda la materia dei congedi e gli emendamenti approvati dal Parlamento il 20 ottobre 2020 alla Direttiva 92/85/CEE sono successivi all'evento in relazione al quale l'avvocato ha richiesto tutela agendo in giudizio, visto che la bambina è nata il 5 novembre 2007 e il professionista si è rivolto al giudice il 18 gennaio 2008.
Stante l'irrilevanza delle doglianze formulate dal ricorrente e la non applicabilità del diritto europeo al caso di specie la Corte rigetta il ricorso e ritiene inammissibile anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
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Scarica pdf sentenza Cassazione n. 17701/2020• Foto: 123rf.com