- Composizione della crisi da sovraindebitamento
- Sovraindebitamento: pagamento in 5 anni fattibile
- Solo i creditori possono valutare la convenienza di un pagamento in 5 anni
Composizione della crisi da sovraindebitamento
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Con l'ordinanza n. 17391/2020 (sotto allegata) la Cassazione sancisce la legittimità di proposte di accordo all'interno delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di durata superiore ai 5 anni purché i creditori esprimano il loro favore attraverso l'esercizio del diritto di voto. ora però vediamo come è iniziata questa vicenda giudiziaria.
Il Tribunale respinge il reclamo avanzato nei confronti del diniego di una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Questo perché il debitore, un piccolo imprenditore agricolo, ha prospettato di riuscire a estinguere il proprio debito in 5 anni a partire all'omologazione dell'accordo. Il Tribunale chiarisce infatti che ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge n. 3/2012: "La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione."
La proposta del debitore pertanto non è fattibile dal punto di vista giuridico. Impraticabile anche il ricorso all'analogia con la disciplina del concordato per superare le incongruenze applicative, in base a quanto chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 4451/2018.
Sovraindebitamento: pagamento in 5 anni fattibile
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Il debitore decide a questo punto di ricorrere in Cassazione, innanzi alla quale solleva due motivi di doglianza.
- Con il primo lamenta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 3/2012.
- Con il secondo invece la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 e 12 bis della stessa legge.
Solo i creditori possono valutare la convenienza di un pagamento in 5 anni
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Per la Cassazione, che decide con l'ordinanza n. 17391/2020, il ricorso avanzato dal debitore è fondato. La Corte richiama infatti una sua precedente sentenza, ossia la n. 17834/2019 con la quale ha precisato che "negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore."
Erra il Tribunale quindi nel richiamare la sentenza n. 4451/2018, perché in quel caso era mancato il consenso dei creditori. La sentenza quindi va cassata perché il pagamento in 5 anni proposto dal debitore non presenta alcun problema di fattibilità dal punto di vista giuridico, ma solo un problema di convenienza per i creditori. Come precisato dalla sentenza 17391/2019 i piani di pagamento pluriennali non sono illegittimi, possono solo risultare non convenienti per i creditori, che sono i soli a poter valutare la proposta esprimendosi attraverso il diritto di voto.
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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 17391/2020• Foto: 123rf.com