- Danno non patrimoniale da morte del cane
- Il punto della giurisprudenza
- Risarcibilità del danno per la morte del cane
Danno non patrimoniale da morte del cane
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Lungi dall'essere ritenuto una mera "cosa", il cane deve essere considerato alla stregua di un vero e proprio "compagno di vita" per l'uomo. Pertanto, la perdita dell'animale da affezione è potenzialmente idonea a far scattare il risarcimento del danno non patrimoniale, anche al di fuori dei casi di lesione conseguenti a un reato. Lo ha precisato il Tribunale di Novara nella sentenza n. 191/2020 (giudice Gabriella Citro) riconoscendo il ristoro al proprietario di un volpino di Pomerania sbranato dal cane dei vicini.
Per il magistrato piemontese, il rapporto tra l'uomo e il suo amico a quattro zampe troverebbe tutela direttamente nella Costituzione, trattandosi di una delle attività realizzatrici della persona. Il cane viene dunque considerato al pari di un componente della famiglia, stante la sua partecipazione alle dinamiche affettive, nonché alle capacità di influenzarne equilibrio e stabilità.
La conseguenza è che la sua morte viene ritenuta assimilabile al lutto per la perdita di un membro "umano" del nucleo familiare. Anche il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha stabilito che bisogna tenere pienamente conto delle esigenze connesse al benessere degli animali, dal momento che sono esseri sensibili. Nel caso di specie il risarcimento riconosciuto dal giudice è liquidato in via equitativa in considerazione dell'aspettativa di vita dell'animale.
La pronuncia del Tribunale di Novara non è affatto isolata, poiché negli anni molti giudici di merito sono giunte alle medesime conclusioni, riconoscendo nell'animale domestico un membro della schiera affettiva del suo padrone umano. Il legame affettivo uomo-animale, dunque, è entrato nelle aule della giustizia facendo vacillare la parte "cinica" del diritto che si è nel tempo allineato al comune sentire che vede l'animale come uno di famiglia.
Il punto della giurisprudenza
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In realtà, l'orientamento più autorevole, quello della Suprema Corte di Cassazione, fatica a riconoscere rilevanza al legame affettivo con l'animale per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale. A differenza di quello patrimoniale, pregiudizio squisitamente economico derivante dalla perdita dell'animale in quanto "bene", risulta più complesso il discorso riguardante la sofferenza interiore patita a seguito della morte dell'amico peloso.
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Le famose sentenze di San Martino, pronunce delle Sezioni Unite risalenti al 2008, affermano in breve che il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. possa riconoscersi: quando la condotta lesiva configuri un reato; quando una legge preveda espressamente il risarcimento del danno non patrimoniale riguardo a determinate fattispecie; quando l'interesse leso possa essere considerato costituzionalmente rilevante, quale diritto inviolabile ex art. 2 della Costituzione.
Tuttavia, gli Ermellini stessi, nel delineare la responsabilità per i danni non patrimoniali, ritengono che la tutela non sia ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico.
Lungi dal trattarsi di un "numero chiuso", dunque, viene consentito all'interprete rinvenire nel complesso sistema costituzionale indici idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.
Risarcibilità del danno per la morte del cane
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Proprio questo richiamo ai diritti inviolabili ha lasciato aperto uno spiraglio nel quale si sono inseriti alcune pronunce dei giudici di merito che hanno riconosciuto ai proprietari il risarcimento del danno non patrimoniale a seguito della morte di un animale da affezione (ad esempio investito, azzannato da altro animale e così via).
Il presupposto, secondo i magistrati, è la rilevanza costituzionale da riconoscere al legame affettivo con l'animale, ritenuto espressione delle attività realizzatrici della persona ed esplicazione della propria personalità ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.
Il Tribunale di Pavia (sentenza n. 1266/2016) ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale al padrone di un cane, ucciso da un colpo di fucile proveniente da oltre la recinzione del fondo del padrone ove si trovava.
Escluso il danno patrimoniale, in quanto un cucciolo di cane meticcio nato in casa e senza alcun valore economico non avrebbe potuto cagionare una perdita economica ai suoi padroni, il giudice riconosce il danno non patrimoniale, ritenuto sussistente in quanto "conseguente alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta".
Per il Giudice "è indubbio che nella realtà sociale è negli ultimi tempi emerso un interesse particolare nei confronti degli animali di affezione, che ormai nell'evoluzione del costume sono visti come integrati nell'ambito familiare e parte del contesto affettivo".
Anche il Tribunale di Vicenza, nella sentenza n. 24/2017, ha ritenuto che il rapporto con il cane non fosse paragonabile a quello con una "cosa", trattandosi di una relazione con esseri viventi che i padroni, nella maggior parte di casi, considerano membri della famiglia. Sicché, tale rapporto si sarebbe inserito in una di quelle attività realizzatrice della persona ex art. 2 della Costituzione.
Tuttavia, non si può affermare che sul punto la giurisprudenza sia pacifica. I magistrati continuano a essere divisi sulla risarcibilità ex 2059 c.c. del pregiudizio conseguente alla morte o lesione dell'animale, nonostante nel tempo anche il legislatore abbia recepito il mutamento della sensibilità collettiva attribuendo all'animale da affezione un rilievo maggiore rispetto a quello di una mera "res".
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